Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39490 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39490 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MACERATA
nei confronti di:
COCILOVA MICHELE N. IL 01/10/1975
avverso la sentenza n. 3887/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MACERATA, del 24/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sytirte le conclusioni del PG Dotí”.

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Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 24/9/14 il GUP presso il Tribunale di Macerata disponeva ai sensi
dell’art.444 CPP l’applicazione di pena concordata tra le parti nei confronti di COCILOVA
Michele ,imputato del delitto di bancarotta ex arte.217 co.II-216 co.I,217 co.I n.4 L.F. acc in
data 23.11.2010-determinando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione,previa concessione

condizionale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM deducendo:
1-erronea applicazione della legge penale,in riferimento alla definizione della pena e al giudizio
di bilanciamento delle circostanze attenuanti con l’aggravante ex art.219 comma 2 LF.
2-mancanza ed illogicità della motivazione.
A riguardo il requirente censurava la decisione con la quale si erano considerate come
prevalenti le attenuanti generiche sull’aggravante ex art.219 comma II LF.,ascritta in
riferimento al capo B),in quanto il giudizio di prevalenza risultava motivato con riferimento allo
stato di incensuratezza dell’imputato e all’entità del fatto;rilevava peraltro che nella seconda
parte della sentenza si indicavano come equivalenti le attenuanti generiche,e poi risultava
indicata la pena come innanzi determinata,con il beneficio della sospensione condizionale.
Il requirente rilevava che ai fini della concessione delle generiche non si ritiene sufficiente il
mero richiamo allo stato di incensuratezza ,e rilevava l’omessa motivazione in ordine alla
determinazione della pena ex art.444 CPP.
Il PG in Sede ha formulato richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero deve rilevarsi che nel procedimento definito ai sensi dell’art.444 CPP .non è consentito
alle parti,una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo intervenuto sulla definizione del
trattamento sanzionatorio,dedurre con ricorso per cassazione motivi concernenti la misura
della pena,a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.(v.in tal senso Cass.Sez.III del
9.5.2001,n.18735-RV219852-)Orbene,nella specie ,non risultano ammissibili le censure formulate dal PG in relazione alla
concessione delle generiche,ed al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti
generiche e l’aggravante ex art.219 comma II LF.,(che secondo principio enunciato con
sentenza Sez.V,n.4901 del 3-2-2003-RV223774-risulta assoggettata all’ordinario giudizio di
comparazione tra aggravanti previsto dall’art.69 CP),atteso che dai motivi di ricorso non viene
evidenziata l’applicazione di una pena illegale.

delle attenuanti generiche ritenute prevalenti e concedeva il beneficio della sospensione

Né la decisione inerente alla applicazione delle generiche in base allo stato di incensuratezza
dell’imputato può integrare una violazione di legge.
Vale sul punto osservare che l’obbligo della motivazione deve ritenersi rispettato nel momento
in cui il giudice ha ritenuto la congruità della pena determinata dalle parti ,previo giudizio di
comparazione,e tale giudizio non è soggetto ad ulteriori censure anche da parte del PM v.Cass.Sez.V1,11.12.1998,n.3429-RV212679,ove si stabilisce che la richiesta di applicazione di
pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che,pervenuto a
conoscenza dell’altra parte ,non può essere modificato unilateralmente né revocato,e,una volta

ministero-prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla
giuridica qualificazione del fatto,alla soggettiva attribuzione,all’applicazione e comparazione
delle circostanze ,all’entità e modalità di applicazione della pena.
In tale ambito l’obbligo della motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti.
Alla stregua di tali riferimenti giurisprudenziali devono ritenersi inammissibili le censure
articolate dal PM ricorrente ,in quanto attengono alla definizione della pena ed al difetto della
motivazione che non risulta al riguardo del tutto mancante,e risponde ai canoni previsti
dall’art.444 CPP.
Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

che il giudice abbia ratificato l’accordo,non è più consentito alle parti-e,quindi,anche al pubblico

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