Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3949 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3949 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOFFEDRINI NELLO N. IL 22/12/1940
avverso la sentenza n. 4665/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 11
che ha concluso per

r

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30/10/2013, ha confermato
la decisione con la quale, in data 18/1/2013, a seguito di giudizio abbreviato, il
Tribunale di Monza – Sezione Distaccata di Desio, aveva ritenuto

Nello

GOFFREDINI responsabile del reato di cui all’art. 137, comma 5 d.lgs. 152/06 (in

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il travisamento della prova e la
contraddittorietà della motivazione, rilevando che la Corte territoriale, nel negare
il richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe fatto
riferimento ai precedenti penali sulla cui esistenza il giudice di primo grado
aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, istituto
fondato su finalità e presupposti del tutto diversi.
Osserva, inoltre, che risultava documentata la cessazione dell’attività della
società dell’imputato sin dal settembre 2010, data della dichiarazione di
fallimento ed essendo egli da tempo pensionato, ben poteva formularsi nei suoi
confronti una favorevole prognosi di non recidività, considerando, peraltro, che le
diverse conclusioni dei giudici del gravame si fondavano su un calcolo errato
della sua età, avendo la Corte affermato, nonostante fosse nato nel 1940, che
avendo egli solo 63 anni, avrebbe potuto comunque avviare in seguito una nuova
attività.

3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta, invece, l’omesso esame dello
specifico motivo di gravame concernente la richiesta di sostituzione della pena
detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va rammentato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la
valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione

Paderno Lugnano, il 13/3/2009 ed il 20/4/2009).

del beneficio della sospensione condizionale non richiede l’esame tutti gli
elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ben potendosi questi limitare ad indicare
quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 (dep.2010), Miranda, Rv.
246184; Sez. 4, n. 9540 del 13/7/1993, Scalia, Rv. 195225; Sez. 1, n. 6239 del
12/7/1989 (dep. 1990), Palamara, Rv. 184181).
Tra i suddetti elementi rilevano finanche i precedenti giudiziari, ancorché non
definitivi, quali i procedimenti pendenti a carico (Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009
(dep. 2010), Stimolo, Rv. 246250; Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990 (dep. 1991),

Sez. 4, n. 5504 del 11/12/1981 (dep. 1982), Casadei, Rv. 154051).
La decisione impugnata non è pertanto meritevole di censura laddove
richiama i plurimi precedenti penali specifici dell’imputato quali elementi
indicativi di una

«proclività a delinquere radicata»,

caratterizzata anche

dall’assenza di segnali di ravvedimento nonostante le pregresse esperienze
giudiziarie, tanto più che, diversamente da quanto rilevato in ricorso, tale
riferimento non viene effettuato con un mero richiamo alle ragioni che avevano
indotto il primo giudice a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche,
bensì con un’autonoma e specifica valutazione.

2. La decisione presenta, tuttavia, un evidente cedimento logico laddove
considera la possibilità di un futuro avvio di nuove attività imprenditoriali da
parte dell’imputato come rivelatore di un concreto pericolo di reiterazione di
condotte illecite sulla base di un calcolo evidentemente errato della sua età
anagrafica, indicata in 63 anni, mentre, come rilevato in ricorso, essendo egli
nato nel 1940, in quel momento aveva 73 anni.
Tale dato fattuale sottrae coerenza al ragionamento della Corte territoriale e
merita comunque di essere confrontato con l’ulteriore elemento considerato,
relativo alle precedenti condanne, valutando il concreto rilievo attribuibile a
ciascuno di essi, tenendo anche conto, se effettivamente documentate come
affermato in ricorso, delle ulteriori circostanze della cessazione dell’attività
dell’azienda dell’imputato e del suo pensionamento.

3. Anche la censura formulata con il secondo motivo di ricorso risulta
fondata.
La Corte territoriale ha infatti dato espressamente atto (pag.4 della sentenza
impugnata) del fatto che, con l’appello, l’imputato aveva chiesto, in ogni caso, la
sostituzione della pena detentiva inflittagli con la corrispondente pena
pecuniaria.
Ciò posto, deve ricordarsi come la sostituzione delle pene detentive brevi sia

2

Radosavljevic, Rv. 187298; Sez. 6, n. 13122 del 26/5/1990, Armarolli, Rv. 185461;

rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale è tenuto a motivare
l’eventuale diniego di una richiesta in tal senso formulata dall’imputato (Sez. 1, n.
25833 del 23/4/2012, Testi, Rv. 253102).
Va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l’apprezzamento del giudice va espresso tenendo conto dei parametri di cui
all’art. 133 cod. pen., in quanto la sostituzione è legata agli stessi criteri previsti
dalla legge per la determinazione della pena, dovendosi prendere così in esame
anche le modalità del fatto e la personalità del condannato (Sez. 2, n. 5989 del

Ciò, tuttavia, non implica che detti parametri debbano essere tutti esaminati,
ben potendo il giudice motivare esclusivamente sugli aspetti ritenuti decisivi,
quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/1/2011, Orabona, Rv.
249717; Sez. 3, n. 21265 del 27/2/2003, Mauriello, Rv. 224512) o i precedenti
penali (Sez. 2, n. 25085 del 18/6/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2,n. 7811 del
1/10/1991 (dep. 1992), Sampugna, Rv. 191006; Sez. 4, n. 11402 del 22/2/1990,
Buonpietro, Rv. 185091).
Nella fattispecie, tale motivazione manca del tutto, non essendo stata presa
in considerazione la specifica richiesta formulata alla Corte del merito
dall’appellante.

4. Ciò comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla concessione del beneficio richiesto e non concesso dalla Corte
del merito ed alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria
corrispondente, con l’ulteriore precisazione che il giudicato formatosi
sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione eventualmente sopravvenuta alla pronuncia
d’annullamento, prescrizione il cui termine massimo, avuto riguardo alla data di
commissione del reato più risalente nel tempo (13.3.2009) e del periodo di
sospensione (giorni 314 per rinvio conseguente all’adesione del difensore
all’astensione dalle udienze dal 10.3.2013 al 18.1.2014) andrà a spirare il
21/1/2015.

22/11/2007 (dep. 2008), Frediani, Rv. 239494).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Milano limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva
e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Così deciso in data 17.12.2014

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