Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3949 del 08/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3949 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gagliardi Nicola, n. Casal di Principe il 18 dicembre 1976;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 12 giugno 2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso il quale ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di
concessione delle circostanze attenuanti generiche;
RITENUTO IN FATTO
Gagliardi Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 12
giugno 2012, con cui è stata parzialmente confermata la condanna per il reato di tentata
estorsione aggravata e altro, e, chiedendone l’annullamento, osserva che, è carente la
motivazione con riferimento agli elementi in base ai quali è stata affermata la sua
responsabilità, e, in particolare in ordine alla sussistenza del reato di tentata estorsione
aggravata, di violenza privata, nonchè della sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 I. n. 203/91; il ricorrente prospetta infatti che la vicenda peraltro avrebbe
concretizzato un fatto riconducibile ad un mero negozio di compravendita, né la mera presenza
del prevenuto sarebbe stata sufficiente ad ipotizzare una sua responsabilità concorsuale in
ordine ai reati contestati; in ogni caso non sussistevano gli elementi per ritenere la suddetta
aggravante, e, infine, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche era

Data Udienza: 08/11/2013

rimasto privo di motivazione, anche con riferimento ai criteri adottati per la dosimetria della
pena finale;

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito chiariti.

2.

Osserva la Corte che l’unico motivo che merita di essere accolto è quello concernente il

diniego relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche mentre tutti gli altri
motivi sono infondati, ai limiti dell’inammissibilità.
3.

Nel ricorso infatti si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,

previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti; in tal senso appare
congruo il riferimento effettuato alle dichiarazioni della persona offesa, e ai riconoscimenti
dalla stessa effettuati, supportati dalle dichiarazioni coerenti dei fratelli e dall’esito delle
intercettazioni ambientali, dalle confessioni del Di Caterino e del Duccillo, anche in relazione
alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203/91.
4.

Per quanto riguarda poi l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., osserva la Corte che il

ricorso relativo alla motivazione in ordine alla valutazione della medesime, non operata dal
giudice di merito, è fondato; in primo grado, infatti a tutti gli imputati, in relazione alla natura
dei fatti permeati di particolare gravità, non sono state concesse le circostanze attenuanti
generiche.
La circostanza è stata oggetto di uno specifico motivo di ricorso da parte dell’imputato,
con riferimento alle sue condizioni familiari e al minimo contributo offerto, comunque molto al
di sotto di quello offerto dagli altri compartecipi alla consumazione del reato, in ragione della
sua giovane età, e quindi della sua sostanziale inesperienza. Su questa richiesta la Corte
d’appello non ha espresso alcuna valutazione, anche con riferimento all’eventuale incidenza
che la richiesta stessa avrebbe potuto avere sulla determinazione finale della pena, anche se la
stessa è stata comunque ridotta su iniziativa degli stessi giudici di merito.
5.

A tal fine si impone, previo annullamento della sentenza impugnata sul punto, il rinvio

alla Corte d’appello di Napoli per la rivalutazione degli elementi che ostino o meno alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche ed eventualmente delle ricadute di tale
giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa valutazione in ordine alla richiesta di
concessione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli per il giudizio sul punto; rigetta nel resto il ricorso.
Così decisi in Roma, 1’8 novembre 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive,

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