Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39489 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39489 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO GIUSEPPE N. IL 19/03/1942 parte offesa nel
procedimento
c/
PLANETA FRANCESCO N. IL 16/03/1962
avverso l’ordinanza n. 416/2014 GIUDICE DI PACE di TORINO, del
27/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lettertite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento in data 27/1/2014 il Giudice di Pace di Torino disponeva l’archiviazione del
procedimento a carico di PLANETA Francesco,inerente a reati di ingiurie e lesioni,a seguito di
richiesta in tal senso avanzata dal PMAvverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione la persona offesa a mezzo del difensore
,deducendo la inosservanza di norme processuali ex art 17 comma 2 D.Lgs. n.274/2000,e sul
punto evidenziava che il decreto risultava emesso senza aver dato comunicazione alla

avesse chiesto di essere informata al riguardo.
Il PG in Sede ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato.

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero il decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice di Pace risulta viziato dalla
violazione dell’art.17 comma secondo D.Lgs.n.274/2000.
Sul punto va richiamato il principio enunciato da questa Corte con sentenza del 13-7-2004RV229124-,per cui anche nel procedimento davanti al giudice di pace è causa di nullità del
provvedimento di archiviazione la mancata ,previa notifica della relativa richiesta ,in violazione
di quanto previsto dall’art.17 comma secondo del D.Lgs. 274/2000,alla persona offesa
che,nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione,abbia dichiarato di voler
essere informataNella specie la parte ricorrente ha allegato documentazione attestante la richiesta avanzata in
occasione della querela al fine di essere resa edotta della richiesta di archiviazione.
Va pertanto pronunziato l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato,disponendo
la trasmissione degli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torino per il
corso ulteriore.

PQM

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

querelante della richiesta di archiviazione formulata dal PM,sebbene la predetta persona offesa

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