Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39488 del 03/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 39488 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 03/07/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTEA DIONISIE N. IL 14/05/1986
OANTA FLORIN DORIAN N. IL 05/10/1989
avverso l’ordinanza n. 2632/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
13/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. rt, 6c31 0.71-12)-Y7 i
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrono per Cassazione Pintea Dionisie e Ontea Florian Dorian con distinti ricorsi aventi
identico contenuto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato
l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini
preliminari in data 10 agosto 2013 lamentando che il tribunale si è pronunciato oltre il termine
previsto dall’articolo 309 comma nove codice di procedura penale sottolineando che il termine
di cinque giorni per la trasmissione degli atti di cui al comma cinque dell’articolo 309 e quello

devono necessariamente decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di riesame, anche
quando la parte o un suo difensore si siano avvalsi delle modalità di deposito di cui all’articolo
582 comma 2 codice di procedura penale
I ricorsi sono inammissibili perchè manifestamente infondati. Con essi i ricorrenti lamentano
violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, in quanto il proprio difensore aveva presentato
istanza di riesame presso il Tribunale di Latina – sede distaccata di Terracina il 23.8.2013,
mentre alla cancelleria del Tribunale del riesame di Roma era pervenuta solo il 5.9.2013 e il
tribunale aveva fissato l’udienza il 13.9.2013 e quindi in violazione dei termini previsti dai
commi 5 e 9 dell’art. 309 c.p.p. La giurisprudenza di questa Corte ha invero più volte
affermato che, se il difensore deposita il ricorso presso un ufficio giudiziario diverso dal
Tribunale del riesame, in tal modo esercitando la facoltà prevista dall’art. 582 c.p.p., comma 2,
il deposito, pur assumendo rilievo ai fini della tempestività dell’impugnazione, non incide sul
calcolo dei termini fissati dall’art. 309 c.p.p., comma 5, i quali iniziano a decorrere dalla data in
cui il ricorso perviene al Tribunale competente per il riesame.
La facoltà concessa alla sola parte privata di depositare l’impugnazione presso un luogo diverso
da quello fissato in via generale dall’art. 309 c.p.p., comma 4, non può comportare una
compressione dei termini a disposizione del Tribunale del riesame per ricevere gli atti
dall’autorità procedente ed emettere la propria ordinanza; quindi se l’indagato od il suo
difensore decidono di non depositare l’impugnazione presso la cancelleria del Tribunale del
riesame, ma di trasmetterla mediante le procedure previste dall’art. 582 c.p.p., comma 2 o
dall’art. 583 cod. proc. pen., devono porre a proprio carico il lasso di tempo intercorrente fino
a quando l’impugnazione non pervenga al Tribunale indicato dal citato art. 309 quarto comma.
Va in tal modo escluso che, nel caso in esame, i termini fissati dall’art. 309 c.p.p., comma 5,
decorrano dal deposito della richiesta di riesame alla cancelleria del Tribunale di Latina – sede
distaccata di Terracina; deve invece ritenersi che essi decorrono dalla data in cui
l’impugnazione è pervenuta al Tribunale del riesame di Roma competente per il riesame (cfr.,
in termini, Sez. U, Sentenza n. 10 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000) Rv. 215827 Cass.
Sez. 3 n. 4113 del 17/12/2007 dep. 28/01/2008, imp. Tanase ed altri, Rv. 239242
n. 30526 del 08/07/2011 Cc. (dep. 01/08/2011 ) Rv. 250911).

di cui al comma nove del indicato articolo in combinato disposto con il successivo comma 10

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp.att. c.p.p.
Così deliberato in Roma il 3.7.2014.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

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Ciro PETTI

processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle

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