Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39483 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39483 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBACINI CORRADO N. IL 07/06/1955
ERNE’ CLAUDIO N. IL 06/06/1947
BARALDI SERGIO N. IL 23/06/1953
avverso la sentenza n. 1124/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
M44/ifb

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 24.4.14 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal
Tribunale del luogo,in data 4/2/13 nei confronti di BARBACINI Corrado,ERNE’ Claudio e
BARALDI Sergio ,imputati del reato di cui all’art.595,co.I,II e III,CP e art.13 I.n.47/48,per
avere offeso la reputazione di Stecca Monica,con la pubblicazione di un articolo in data
20.3.2007,sul quotidiano “Il Piccolo”,nel quale -riferendo di numerosi arresti eseguiti in un

procedimento iniziato dalla Procura della Repubblica di Milano,in riferimento a soggetti indagati
quali esponenti delle Nuove Brigate Rosse,si ipotizzava che la predetta persona offesa fosse
parte del gruppo o ne avesse agevolato l’attività,anche nella pubblicazione della rivista
clandestina riferibile al gruppo stesso(fatto contestato al BARALDI ai sensi degli artt.57-595
CP.e 13 I.n.47/48-essendo il predetto direttore responsabile del quotidiano innanzi
menzionato).
Per tale reato il primo giudice aveva condannato i giornalisti Barbacani ed Ernè alla pena di
€900,00 di multa ciascuno ed il Baraldi alla pena di €500,00 di multa,nonché i predetti,in
solido,a1 risarcimento del danno a favore della costituita parte civile,liquidato equitativamente
in €5.000,00,oltre il ristoro delle spese di giustizia.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati,deducendo:
1-la violazione di legge,in relazione agli artt.51-57-59-595 CP e 530,commi 2-3 CPP.
Rilevava al riguardo che pur riconoscendosi l’idoneità della notizia contenuta nell’articolo di
stampa oggetto di contestazione,a ledere la reputazione della persona offesa,era da
riconoscere la verità della notizia stessa,in riferimento alla circostanza che la querelante
risultava indagata per concorso nelle ipotesi di reato riportate .
-rilevava peraltro che pur ammettendo che la veridicità del fatto che gli inquirenti avessero
ipotizzato che la persona offesa si fosse recata a Trieste al fine di incontrarsi con altro sodale
del luogo,e favorire la stampa in Slovenia della rivista “Aurora” non aveva trovato conferma in
dibattimento,in ogni caso tale circostanza appariva marginale,e come tale non suscettibile,ad
avviso della difesa ,alfine di affermare la responsabilità degli imputati per il reato di cui si
tratta.
In tal senso la difesa riteneva sussistenti i presupposti di applicazione dell’esimente del diritto
di cronaca2-violazione di legge inerente all’art.597 CPP,e all’art.9 I. n.47/483-carenza assoluta della motivazione e violazione di legge in ordine alla disposizione della
pubblicazione della sentenza di condanna.
A riguardo il ricorrente evidenzia che la Corte di Appello ha integrato la condanna con
l’applicazione della menzionata pena accessoria (ex art.186 CP,ovvero sanzione riparatoria ),in
assenza di appello della parte lesa,e pertanto in violazione dell’art.597 CPP.

1

Rilevava altresì che al giudice sarebbe precluso,secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza
di legittimità,stabilire la reiterazione della pubblicazione per due o più volte,o determinare il
giorno della stessa,essendo previsto unicamente il potere del giudice di scegliere tra la
pubblicazione integrale o per estrattoPer tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Invero,secondo quanto illustrato in sentenza,ricorrono a carico degli imputati,in riferimento alle
rispettive qualifiche,i presupposti che integrano il reato di diffamazione a mezzo stampa come
contestato.
Deve rilevarsi peraltro che,nella specie,non è dato ravvisare la sussistenza del diritto di
cronaca invocato dalla difesa ,alla stregua di quanto evidenziato dal giudice di merito,che ha
specificato come la querelante(indicata nella pubblicazione come persona che era sodale dei
componenti della associazione)non risultava essere indagata ,secondo il testo dell’ordinanza
cautelare emessa nel procedimento penale relativo alla vicenda riportata nell’articolo di
stampa.
Inoltre era emerso che la posizione della predetta risultava archiviata dalla AG procedente.
In tal senso deve ritenersi carente il presupposto della verità della notizia oggetto di
pubblicazione,i1 cui contenuto idoneo a ledere la reputazione della querelante non è oggetto di
contestazione difensiva.
La sentenza di primo grado è sul punto aderente al dettato giurisprudenziale di questa
Corte,ove stabilisce con sentenza Sez.V-n.13708 del 17/12/2010-RV250203-che l’esercizio
legittimo del diritto di cronaca,anche sotto il profilo putativo,non può essere disgiunto dall’uso
legittimo delle fonti e l’uso può essere definito legittimo,non solo quando la fonte sia lecita,ma
anche quando il giornalista abbia offerto la prova del suo impegno nel controllare il fatto
narrato. Nello stesso senso va annoverata sentenza Sez.V del 13 luglio 2010,n.27106RV248032-per cui l’esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria,può essere invocata in
caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative ,non solo se
abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati,ma abbia altresì offerto la prova della
cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti.
Ugualmente pertinente risulta il richiamo del primo giudice ad altro principio,secondo il quale il
giornalista che intenda pubblicare una notizia non certa accetta il rischio che essa non
corrisponda al vero e che l’antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza
giustificazione.
La sentenza di appello rende conto con specifici rilievi della antigiuridicità della condotta
contestata,laddove evidenzia a f1.5,gli elementi desunti da deposizione testimoniale ,oltre che
da quanto dichiarato dalla persona offesa ,e rileva come sia stata attribuita alla persona offesa

2

Il ricorso risulta privo di fondamento.

una specifica attività,in relazione alla stampa ed alla diffusione di una rivista clandestina di
propaganda dell’organizzazione terroristica,fatto che presupponeva una condivisione dei
contenuti della rivista ,ed aveva incidenza sulla percezione della posizione della parte offesa
nell’ambito della inchiesta in corso.
Alla stregua di tali rilievi devono ritenersi prive di fondamento le deduzioni difensive
concernenti la violazione di legge .
Deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità di entrambi gli imputati ,atteso che l’onere
di controllo risulta violato anche dal direttore responsabile del quotidiano.

pubblicazione della sentenza -per estratto e per due giorni consecutivi-disposta dalla Corte
territoriale,dato che si desume dal testo del provvedimento che la parte civile aveva avanzato
richiesta in tal senso al giudice di appello,che ha reso congrua motivazione,rilevando che
trattasi di mezzo idoneo a riparare il danno non patrimoniale derivato dal reato.
In tal senso la decisione non è censurabile,dato che la pubblicazione della sentenza ,prevista
dall’art.186 CP ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa
costituisca un mezzo per riparare il danno,diversamente dalla pubblicazione della sentenza
prevista dall’art.19 CP che ha natura di pena accessoria.(v.Cass.Sez.VI,del 6/7/1998,n.7917RV211384-)Restano superati dai suddetti rilievi tutti i motivi di gravame.
Tanto premesso deve rilevarsi che per il reato di cui si tratta risulta decorso il termine di
prescrizione,avente scadenza alla data del 20 settembre 2014Tale termine è maturato anche per il Baraldi,atteso che,pur essendo ascritta secondo l’epigrafe
all’imputato l’aggravante della recidiva reiterata e specifica,non risulta che il giudice di primo
grado ne abbia tenuto conto nella determinazione della pena.(v.in tal senso Cass.Sez.II,n.2090
del 10/1/12-RV251776-e precedente conforme Sez.II,n.35805 del 2013-RV257298-ove si
stabilisce che in tema di prescrizione del reato,quando il giudice abbia escluso anche
implicitamente la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art.99 comma IV
CP) la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente ai fini del computo del tempo necessario a
prescrivere il reato.
Pertanto la sentenza,ritenuta esente dai richiamati vizi di legittimità, va annullata senza rinvio
per essere il reato estinto per prescrizione,e va pronunziato il rigetto del ricorso proposto dagli
imputati agli effetti civili.
Nulla si dispone in riferimento alle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile,che ha
depositato memoria,in data 4-5-15,e all’esito del giudizio di legittimità non ha presentato le
conclusioni e nota spese.

3

Va rilevata l’infondatezza del motivo di ricorso inerente alla applicazione della sanzione della

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per
prescrizioneRigetta il ricorso agli effetti civili-

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

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