Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39482 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39482 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LONGO CARLO ANTONIO N. IL 23/06/1964
ROGGERI GUERINO ANGELO N. IL 04/05/1956

avverso la sentenza n. 2592/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA,
del 09/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Eduardo Vittorio
Scardaccione
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv. Paola Annellin; Avv. Michele D’Agostino;
Avv.Valerio Vianello Accorretti

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 9/4/14 la Corte di Appello di Brescia pronunziava la parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo,in data 31 gennaio 2012,con la quale LONGO Carlo
Antonio e ROGGERI Guerino erano stati condannati quali responsabili dei reati di bancarotta
fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta preferenziale ad essi ascritti (ai sensi degli

ROGGERI,l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta,evidenziando in motivazione che a
tale imputato era stata contestata unicamente la “condotta illecita relativa alla s.r.l.
“Gencomi”,della quale il Roggeri era amministratore.
Conseguentemente era stata ridotta la pena inflitta dal primo giudice ad anni uno e mesi nove
di reclusione,revocando la pena accessoria,e riducendo l’importo della provvisionale a favore
della costituita parte civile,alla somma di €336.000Era stato rigettato l’appello proposto nell’interesse del LONGO(che era stato condannato,con
l’aggravante contestata ad anni tre e mesi sei di reclusione,oltre le pene accessorie di legge)Entrambi gli imputati erano stati condannati,in solido,a1 risarcimento dei danni patiti dalla
costituita parte civile,liquidati equitativamente in complessivi euro 865.382,00Come è dato evincere dal testo del provvedimento citato si addebitava ai predetti imputati:
a)- di avere-in concorso con Baiteri Caludia e Bono Giovanni,rispettivamente amministratore di
diritto e amministratore di fatto della società “COEL s.r.l.”della quale era stato dichiarato il
fallimento ,distratto dal patrimonio della impresa la somma di complessivi €529.382,00
,attraverso pagamenti eseguiti in favore della società “LONGO Costruzioni “,quale corrispettivo
di fittizie prestazioni di mano d’opera(che in effetti era stata fornita dalla “GEN.CO.MI.s.r.l.”
della quale il LONGO si riteneva essere gestore “di fatto” b)-di avere agito in pregiudizio dei creditori della società COEL dichiarata fallita,per il
pagamento eseguito per il complessivo importo di euro 336.000,a favore della società
“GEN.CO .MI.” s.r.l. ,alla quale erano stati corrisposti assegni circolari(tratti su Banca San Paolo
IMI di Bergamo) pur essendo la “COEL” già protestata ed in stato di liquidazione; al riguardo
era contestato il reato di bancarotta preferenziale ad entrambi gli imputati,in concorso,nelle
rispettive qualità: di amministratore di fatto,per il LONGO e di amministratore di diritto della
società GEN.CO .MI.

Il Giudice di appello aveva ritenuto di condividere la esaustiva motivazione resa dal Tribunale
,dalla quale emergeva che:
– il giudizio di responsabilità si fondava su quanto aveva dedotto la curatela
fallimentare,(essendo state acquisite in primo grado ,su richiesta del PM .1a relazione
del curatore ex art.33 L.F. e la integrazione della stessa datata 25.10.2007,sentite le

1

artt.110 CP-216 commi 1 e 3,219-223 LF.); la Corte aveva escluso,nei confronti del

parti che nulla avevano opposto,come esposto nella sentenza del Tribunale -inoltre vi era a
carico dei predetti imputati l’ esito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza(in
merito ai quali era stato escusso in dibattimento il teste Strazzeri -v.f1.4 sentenza di primo
grado-) aventi ad oggetto documentazione della LONGO Costruzioni s.r.l. che risultava avere
stipulato con la società fallita COEL srl.quattro contratti di subappalto,inerenti a diversi
cantieriI contratti erano stati stipulati contravvenendo al divieto di subappalto ed era stato evidenziato
che la LONGO Costruzioni ,fino ad ottobre 2006 era priva di dipendenti,e aveva subappaltato i

lavori edili alla “GEN.CO .MI”Il LONGO aveva reso esame dibattimentale,ed aveva dichiarato di essere stato dipendente
della GEN.CO .MI per circa due anni e che non essendo l’azienda in condizioni di proseguire
l’attività egli aveva creato la s.r.l. LONGO Costruzioni,impegnandosi finanziariamente con la
moglie,al fine di ottenere fidi bancari,e aveva dichiarato di essersi servito per il lavoro,del
personale della GENCOMI-(f1.5 sentenza del Tribunale)Si era accertato che la Longo s.r.l. aveva assunto il primo dipendente nell’ottobre del 2006 e
che nei mesi di novembre e dicembre 2006 erano stati assunti altri 20 operaiLe fatture emesse per i lavori risultavano prive di specificità-e secondo quanto era stato
documentato dalla curatela fallimentare(parte civile) la LONGO aveva emesso le fatture a
favore di COEL per prestazioni del personale della GENCOMI,che già dal 2005 stava eseguendo
lavori per la società fallita-

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso il difensore di LONGO deducendo:
1-mancanza di motivazione.
A riguardo rilevava la mancata distinzione tra l’attività lavorativa ,ritenuta “fittizia” e la natura
distrattiva delle condotte addebitate all’imputato.
Riteneva erroneo il giudizio di colpevolezza a carico del Longo,essendo costui accusato del
reato a titolo di concorso con l’intraneus.
Veniva censurata anche la valutazione delle prove in quanto fondata sull’erroneo
presupposto del carattere fittizio del rapporto tra il Longo e la società COEL,rilevando che in
realtà i lavori erano stati effettivamente realizzati.
In tal senso riteneva che il giudice di appello avrebbe dovuto dimostrare ,avuto riguardo alle
deposizioni dei testi(Bono Giovanni e dott.Barzago,commercialista che aveva curato la
contabilità della “Longo Costruzioni”)il ruolo assunto dal Longa nella vicenda -essendo del tutto
carente la motivazione inerente al ruolo di amministratore di fatto della ditta Cen.Co.MiIl vizio di motivazione si riteneva dunque sussistente per entrambe le ipotesi di
reato(bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale)-

,

2

-2-Veniva censurata altresì la erronea applicazione della legge penale,in relazione agli
art.110-112 CP.e il difetto di motivazione inerente alla sussistenza del dolo
dell’imputato-(prospettandosi al più una mera consapevolezza “putativa” del Longo circa la
sussistenza di uno stato di insolvenza della COEL e il pregiudizio che sarebbe derivato dai
pagamenti in proprio favore-(f1.5-6 del ricorso)La difesa evidenziava che peraltro gli amministratori ,che avevano definito il procedimento con
riti alternativi,erano stati assolti.
-3-Infine si rilevava l’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui al

-Concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Ulteriore ricorso veniva proposto da ROGGERI Guerino Angelo,personalmente,
deducendo :
1-la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,in relazione alla
mancata assoluzione dell’imputato ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

RILEVA IN DIRITTO

Va rilevata l’infondatezza del ricorso proposto dal difensore di LONGO Carlo Antonio.
In riferimento al primo motivo si osserva che dal testo del provvedimento emerge che il
giudice di appello ha condiviso la motivazione resa dal Tribunale in merito al giudizio di
colpevolezza formulato a carico del ricorrente per le ipotesi di bancarotta ascrittegli secondo
l’imputazione innanzi riportata,e dalla sentenza risulta dettagliata esposizione degli elementi di
prova ritualmente acquisiti con il consenso delle parti,costituiti da risultanze rese dalla curatela
fallimentare ,nonché esiti di indagine della guardia di Finanza,avvalorati da deposizione di un
teste qualificato.
Peraltro sono state valutate compiutamente dal giudice di merito anche le dichiarazioni rese
dall’imputato nel corso dell’esame dibattimentale.
Dai predetti elementi è stata ritualmente desunta la penale responsabilità del prevenuto,la cui
funzione nell’ambito della attività della azienda fallita è stata specificamente illustrata dal
giudice di appello con la motivazione a f1.9 del provvedimento impugnato,rendendo conto,con
esaurienti e coerenti argomentazioni,della effettiva partecipazione dell’imputato ,a1 quale era
demandata anche la attività di gestione dei conti correnti della ditta come emergeva da
deposizione di un teste specificamente menzionato dal giudice di appello,nella attività
amministrativa ,e dunque risulta ritualmente ascritto al prevenuto il reato de quo a titolo di
concorso con gli altri amministratori della società fallita.
Alla luce della adeguata motivazione resa dalla Corte di appello si rivelano inammissibili le
deduzioni difensive che tendono a sostenere il carattere effettivo dei rapporti di lavoro ascritti
al ricorrente,essendo le argomentazioni sul punto tendenti alla diversa interpretazione delle

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punto 2 del capo B)-(bancarotta preferenziale) alla data del 5-5-2014-

risultanze dibattimentali,compiutamente valutate dal giudice di merito con congrua
motivazione.
Risulta parimenti dimostrata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta
preferenziale,evidenziando da un lato la consapevolezza dell’imputato circa lo stato di dissesto
della azienda ,e dall’altro che ai fini della sussistenza del dolo è sufficiente l’accettazione del
rischio di ledere la “par condicio creditorum”Tali elementi valgono a dimostrare la corretta applicazione della legge penale,essendo la
motivazione resa dalla Corte territoriale aderente al dettato giurisprudenziale di questa

fraudolenta,ai fini della sussistenza del dolo previsto dagli arte.216 e 223 ,legge fallimentare,è
sufficiente l’accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione ,di occultamento,o di
dissimulazione,senza che possa assumere rilievo ,al fine di attenuare o giustificare le indicate
operazioni,l’eventuale intento di salvaguardare l’avviamento economico e la capacità
occupazionale ,trasferendo beni e risorse verso altre società,ritenute maggiormente
operative.>
In conclusione si deve evidenziare l’ infondatezza dei motivi di gravame,essendo la sentenza
esente dai richiamati vizi della motivazione e della erronea applicazione della legge penale.
-Infine deve evidenziarsi che non risulta decorso il termine di prescrizione del reato,per il quale
risulta esclusa solo l’aggravante di cui all’art.219 comma 2 LF. ,mentre permane l’aggravante
ex art.219 comma I LF.,essendo detto termine pari ad anni 7 mesi 6 da aumentare di 1/4,fino
ad anni nove e mesi 4,a decorrere dal novembre del 2006,non decorso alla data della sentenza
di appello.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Il ricorso del ROGGERI risulta inammissibile,per manifesta infondatezza e genericità.
Dal testo del provvedimento impugnato si desume la adeguata motivazione sugli elementi di
prova emersi a carico dell’imputato (essendo la posizione di entrambi gli appellanti descritta ai
fl.16 e seg.e dovendosi ritenere tale motivazione integrata da quella del Tribunale),nonchè la
compiuta valutazione di congruità della pena ,in riferimento ai criteri dettati dall’art.133 CP
essendo valutata sia la gravità del fatto che la intensità del dolo.
In presenza di tale esaustiva motivazione,resta esclusa la configurabilità del difetto di
motivazione inerente alla mancata pronunzia di assoluzione,e la mancata concessione delle
attenuanti generiche,la cui richiesta non risulta articolata in modo specifico.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso formulato da tale imputato.
-Consegue ai predetti rilievi la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali,nonché-per il Roggeri- la condanna al versamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che si ritiene equo determinare in €1.000,00-

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Corte(v.Sez.V,n.13169 del 3-4-2001-RV218390-secondo cui

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