Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39481 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 39481 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
GHEORGHITA MARICEL N. IL 26/02/1968
avverso la sentenza n. 279/2013 GIUDICE DI PACE di VERONA, del
30/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale in
sona d1 Dott.
che ha concluso per
9~0

0/1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 30/9/13 il Giudice di Pace di Verona pronunziava l’assoluzione di
GHEORGHITA Maricel dai reati di cui agli arte.594-582 CP(commessi in danno di Muttin Fabio)
per non aver commesso il fatto.
Nella specie il giudice aveva ritenuto insufficienti gli elementi emersi dal dibattimento,tra i
quali il riconoscimento dell’imputato.

la illogicità della motivazione,in riferimento alla valutazione delle prove ,quali il riconoscimento
dell’imputato,e la valutazione di attendibilità della persona offesa .

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di merito ha reso una
motivazione che contrasta con l’esito delle risultanze processuali,e non appare coerente con la
valutazione di attendibilità della persona offesa dalla condotta delittuosa.
Va infatti evidenziato che nella prima parte della motivazione il Giudice di Pace ha rilevato che
l’episodio di cui alla contestazione risultava sufficientemente provato dalle dichiarazioni della
persona offesa (considerata attendibile nella ricostruzione dei fatti),parzialmente avvalorate
dalla deposizione di un teste.
Inoltre risulta evidenziato che il soggetto passivo delle lesioni aveva annotato il numero di
targa del veicolo a bordo del quale viaggiava l’autore della condotta contestata,e che vi era
stato un riconoscimento avvenuto nell’ufficio in via informale.
In conclusione il giudice ha disatteso,in contrasto con i predetti elernenti,la tesi accusatoria,con
argomentazioni illogiche e carenti ,atteso che non risulta valutata,in relazione alla attendibilità
della persona offesa,la circostanza della individuazione dell’imputato,alla quale il giudice fa solo
generico riferimento.
Deve pertanto condividersi la censura formulata dal PG ricorrente ,ove evidenzia che nel
procedimento innanzi al Giudice di Pace trova applicazione l’art.194 CPP,ed il predetto giudice
annoverando il principio enunciato da questa Corte con
sentenza Sez.VI,n.6582 del 5/12/2007-RV239416Deve pertanto essere pronunziato,in accoglimento del gravame,l’annullamento della sentenza
impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Verona.

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM. deducendo:

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Verona.

Il Consigliere relatore

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

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