Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3948 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3948 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABELLA GIOVANNI N. IL 24/01/1953

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avverso la sentenza n. 1933/2012 TRIB SEZ.DIST. di AVERSA, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V _ D
che ha concluso per E(D.A..§..k_u_k..Q„…5’0
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa,
con sentenza del 30/4/2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha
affermato la penale responsabilità di Giovanni GABELLA, che condannava alla
pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, per

provenienti da demolizione (in Gricignano d’Aversa, il 29/8/2011).
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per
cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la mancata concessione del
beneficio della non menzione della condanna pur in presenza dei presupposti di
legge ed osserva che il giudice del merito gli aveva comunque concesso la
sospensione condizionale della pena in ragione della sua incensuratezza.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente osservare che il ricorrente non formula alcun rilievo
in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione giuridica ed alla
conseguente affermazione di responsabilità, limitandosi a lamentare la mancata
concessione della non menzione della condanna nel certificato penale.
Risulta dalla sentenza impugnata, laddove sono state riprodotte le
conclusioni delle parti, che la richiesta della non menzione era stata formulata
dalla difesa, mediante richiesta dei «benefici di legge» e, sul punto, il giudice del
merito ha effettivamente omesso di pronunciarsi.

2. Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di precisare, con
riferimento alla sospensione condizionale della pena, che nel caso in cui
l’imputato ne abbia chiesto, con specifico motivo d’appello, la concessione ed il
giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo
qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione procedersi ad annullamento senza
1

l’illecita gestione (recupero e trasporto) di rifiuti speciali non pericolosi

rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al
giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen. (Sez. 3, n. 19082 del
17/4/2012, Vitale, Rv. 252651, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti
conformi e difformi).
Analogo discorso è stato effettuato anche riguardo al beneficio della non
menzione, per l’applicazione del quale l’art. 175 cod. pen. prevede, da parte del
giudice del merito, la valutazione, positiva o negativa, delle circostanze indicate
nell’art. 133 cod. pen. (in tal senso, Sez. 3, n. 37152, 16/7/2013, Maraschioni,

186197).

3. Ciò comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla concessione del beneficio richiesto e non concesso dalla Corte
del merito, con l’ulteriore precisazione che il giudicato formatosi
sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia
d’annullamento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al richiesto beneficio della non
menzione, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso in data 17.12.2014

non massimata; Sez. 6, n. 383 del 28/4/1990 (dep.1991), Acampora, Rv.

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