Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3948 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3948 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRANCINI LORIS GIULIANO N. IL 24/06/1973
avverso il decreto n. 302240/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/se” le conclusioni del PG Dott. “Led.„….,‘

V.’.0

44 4 d…..4-1″7

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24/4/2013 ha
. convalidato il provvedimento, adottato dal Questore di Napoli il
5/4/2013, con cui venivano ingiunte a Loris Giuliano Grancini le

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa
del prevenuto, con i seguenti motivi:
-carenza di motivazione con riferimento alla attribuibilità delle condotte
criminose ipotizzate al diffidato, deducendo che nel provvedimento
gravato non risulterebbero evidenziati gli elementi che hanno indotto il
giudice a ritenere che il Grancini abbia attivamente partecipato agli
episodi di violenza, in quanto lo stesso è stato individuato semplicemente
quale uno degli occupanti del bus su cui viaggiava il gruppo di tifosi poi
resisi protagonisti dei danneggiamenti; carenza di motivazione con
riguardo all’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, assumendo
che il decidente non avrebbe indicato le ragioni per le quali ha ritenuto
insufficiente la imposizione del solo divieto di accesso agli stadi, non
essendo sufficiente il richiamo alle denunce subite dall’interessato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti
requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto del ricorso.
i

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’ordinanza impugnata,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente.

i

prescrizioni ex art. 6, co. 2, L. 401/89.

Il Gip ha, infatti, affermato che dagli atti trasmessi emerge come il
Grancini abbia preso parte alla azione violenta e di danneggiamento in
occasione della partita Napoli-Juventus, azione per la quale è stato
denunciato.

diffidato è stato denunciato per il reato di devastazione e saccheggio, ex
art. 419 cod.pen., e, per altro verso, che lo stesso faceva parte di quel
gruppo di persone che, sceso dal mezzo sul quale viaggiava, si
organizzava, con altri soggetti, schierandosi, travisandosi con sciarpe,
cappelli, passamontagna e cappucci di felpa, e si compattava con gli altri,
alla stregua di una formazione militare, e, così marciava serrato per oltre
600 metri; percorreva via Terracina in direzione dello stadio,
danneggiando i veicoli parcheggiati lungo la strada; inoltre, lanciava
petardi e fumogeni verso le abitazioni e tentava di forzare il cordone della
polizia; azione nel corso della quale restava ferito un ispettore di p.s..
Il giudice ha correttamente ritenuto del tutto destituita di fondamento
l’affermazione difensiva, secondo la quale la prognosi negativa in ordine
alla osservanza del divieto di accesso agli stadi non avrebbe ragion
d’essere nei confronti del Grancini, in quanto soggetto incensurato, mai
daspato prima, visto che il prevenuto risulta gravato da diversi precedenti
penali e già sottoposto a divieto di accesso a manifestazioni sportive
(provvedimento del Questore di Torino del 2006).
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Grancini abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una

Peraltro, dal provvedimento questorile risulta, per un verso, che il

somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
P. Q. M

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammede.
Così deciso in Roma 1’8/1/2014.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e

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