Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39479 del 03/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39479 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FERRARA
nei confronti di:
ORLANDO ANTONIO N. IL 21/06/1967
avverso la sentenza n. 631/2011 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 11. 6che ha concluso per -1
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 03/07/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso immediato per
Cassazione avverso la sentenza 27 settembre 2013 del Tribunale di Ferrara, in composizione
monocratica, che ha assolto Orlando Antonio dal reato di ricettazione di un assegno bancario.
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata la responsabilità perché in particolare non
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&arpe ette come si fosse pervenuti all’identificazione dell’odierno imputato; il giudice aveva
A fondamento del ricorso il pubblico ministero ricorrente deduce la violazione dell’art. 507
c.p.p.; in base all’orientamento della Corte costituzionale (sentenza 26 marzo 1993 n. 111) e a
quello, assolutamente prevalente, della Corte di cassazione (ed in particolare delle sezioni
unite: sentenza 21 novembre 1992 n. 17, Martin; sentenza17.10.2006, Pm. In proc. Greco n.
41281) Sostiene il ricorrente che l’interpretazione che il giudice di primo grado ha dato della
norma indicata non può essere condivisa perché trascura di considerare che il nuovo processo
penale, pur essendo fondato sul principio dispositivo, ha pur sempre per fine ultimo la ricerca
della verità; ciò giustificherebbe un’interpretazione non limitativa dei poteri officiosi del giudice
anche nei casi di inerzia delle parti.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza è stata pronunciata il 27.9.2013 e
depositata nei termini di cui all’art. 544 co 2 c.p.p. il 30.9.2013. L’impugnazione ai sensi
dell’art. 585 co 1 lett. b) c.p.p. doveva essere presentata entro 30 gg, decorrenti dal
12.10.2014, termine ultimo per il deposito previsto dall’art. 544 co 2 c.p.p., e quindi entro il
12.11.2013. Il ricorso è invece stato presentato il 14.11.2013 ed è quindi tardivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma il 3.7.2014
respinto la richiesta di ammissione del teste che aveva provveduto all’identificazione, richiesta
3oldviltaufG10i sensi dell’art. 507 c.p.p. ritenendo inapplicabile questa norma nel caso di inerzia della parte.