Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3947 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3947 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLITO PASQUALE N. IL 24/03/1965
avverso la sentenza n. 46/2012 TRIBUNALE di SALA CONSILINA,
del 22/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d’
che ha concluso per ce
01U et, 04-4-3

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sala Consilina, con sentenza del 22/5/2013 ha affermato la
penale responsabilità di

Pasquale POLITO, che ha condannato alla pena

dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380\01, per
aver realizzato un cancello in ferro a due battenti, sostenuto da due pilastri in

ed altezza di m. 1,60 (in Casaletto Spartano il 26/11/2010). Con riferimento alle
medesime opere veniva dichiarato estinto il reato di cui all’art. 44, lett. b) d.P.R.
380\01 per intervenuto rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla
sola pena pecuniaria.

2. Con un unico motivo di impugnazione si lamenta che il giudice del merito
avrebbe erroneamente escluso l’efficacia estintiva per la violazione della
disciplina per le costruzioni in zona sismica del titolo abilitativo rilasciato in
sanatoria ed avrebbe, altrettanto erroneamente, considerato le opere realizzate
soggette alla disciplina medesima, nonostante varie amministrazioni si siano
pronunciate in tal senso (a tale proposito menziona una circolare dell’Ufficio del
Genio Civile di Agrigento che escluderebbe l’assoggettabilità dei cancelli con
altezza inferiore a 3 metri lineari alla normativa antisismica).
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, delimitato l’ambito di
applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica con riferimento alla
natura degli interventi realizzati.
Seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia
della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne l’applicazione per gli
interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di
manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente (Sez.
3, n. 10188 del 10/7/1981, Filloramo, Rv. 150961) si è successivamente chiarito
1

ferro ancorati in getto di calcestruzzo, avente dimensioni in lunghezza di m. 3,30

che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme
antisismiche richiede soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3,
n. 46081 del 8/10/2008, Sansone, Rv. 241783 ). Il principio è stato
successivamente ribadito (Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330).
Altrettanto inconferente è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle
strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica
hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (cfr. Sez. 3, n.

(dep. 2012), D’Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 30224 del 21/6/2011, Floridia, Rv.
251284; Sez. 3, n. 23076 del 27/4/2011, Coppa, non massimata; Sez. 3, n. 33767
del 10/5/2007, Puleo, Rv. 237375; Sez. 3, n. 38142 del 26/9/2001, Tucci, Rv.
220269).
È stata inoltre ritenuta irrilevante la eventuale precarietà dell’intervento,
attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo
preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte le costruzioni
realizzate in zone sismiche (Sez. 3 n. 23076\2011, cit.; Sez. 3, n. 38405 del
9/7/2008, Di Benedetto, Rv. 241288; Sez. 3, n. 37322 del 3/7/2007, Borgia, Rv.
237842; Sez. 3, n. 48684 del 28/10/2003, Noto, Rv. 226561; Sez. 3, n. 33158 del
29/5/2002, Bianchini, Rv. 222254).
Per le stesse ragioni si è ritenuto non assuma neppure rilevo la natura
pertinenziale dell’intervento (Sez. 3, n. 7353 del 3/5/1995, Catanzariti, Rv.
202079).
In un caso, riguardante la collocazione di cartellonistica autostradale, si è
avuto modo di precisare ulteriormente che anche interventi apparentemente
«minori» possono assumere concreto rilievo sul piano della pericolosità e che
nella valutazione relativa a tale aspetto concorrono, con l’elemento
dimensionale, anche altri elementi quali, ad esempio, le modalità di collocazione
del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di
realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere
il grado di pericolo per l’incolumità pubblica. Aggiungendo, altresì, che da tale
valutazione non si può prescindere neppure per le zone in cui il grado di sismicità
non sia particolarmente elevato (così Sez. 3 n. 24086\2012, cit.).

2. La sentenza impugnata non è dunque errata sul punto, risultando, al
contrario, perfettamente allineata ai principi sopra enunciati, mentre il ricorrente
si è limitato a sostenere la irrilevanza, sotto il profilo della sicurezza,
dell’intervento realizzato con riferimento al solo elemento dimensionale con
osservazioni del tutto generiche e congetturali che non pongono seriamente in

2

24086 del 11/4/2012, Di Nicola, Rv. 253056; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011

discussione la questione della obiettiva offensività della condotta.
Parimenti generico risulta il riferimento ad una non meglio specificata
circolare di un ufficio del Genio Civile con diversa competenza territoriale, il cui
contenuto non avrebbe comunque effetti vincolanti per il giudice e per gli stessi
destinatari (cfr. Sez. 3, n. 25170 del 13/6/2012, La Mura, Rv. 252771).

3. La sentenza risulta poi corretta laddove esclude l’efficacia estintiva del
permesso di costruire rilasciato per le opere realizzate dall’imputato in relazione

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è uniforme (v., ex pl., Sez. 3, n.
11271 del 17/2/2010; Braccolino, Rv. 246462; Sez. 3, n. 19256 del 13/4/2005,
Cupelli, Rv. 231850; Sez. 3, n. 1658 del 1/12/1997 (dep.1998), Agnesse, Rv.
209571) e le esclusioni individuate dalla condivisibile lettura della norma in
esame, hanno superato anche il vaglio della Corte Costituzionale (Corte Cost.
sent. 149 del 30 aprile 1999).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in data 17.12.2014

alla violazione della disciplina antisismica.

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