Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39464 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 39464 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mincione Alberto, nato a Benevento il 15/3/1979,
Sorice Fabrizio, nato a Benevento il 9 giugno 1980,
avverso la ordinanza 12/3/2015 del Tribunale per il riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito per Mincione, l’avv. Massimo Pisani quale sostityto processuale
dell’avv. Vittorio Luigi Fucci, per Sorice, l’avv. Federico Paolucci, che hanno
concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 12/3/2015, il Tribunale di Napoli, a seguito di

istanza di riesame avanzata nell’interesse di Mincione Alberto e Sorice
Fabrizio, indagati per il reato di concorso in estorsione aggravata dal metodo
mafioso, confermava l’ordinanza del Gip

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di Napoli, emessa in data

Data Udienza: 15/09/2015

20/2/2015, con la quale era stata applicata ad entrambi la misura cautelare
della custodia in carcere.
2.

Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato

sulle intercettazioni di sms, e conversazioni telefoniche, oltre che sulle
dichiarazioni della persona offesa. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale
riteneva reputava la custodia cautelare in carcere come l’unica misura
adeguata.
3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso entrambi gli indagati, per

dì gravame con il quali deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione e violazione di legge in riferimento agli art. 273 e 275 cod. proc.
pen., contestando sia la gravita del quadro indiziario che la fondatezza delle
esigenze cautelari riconosciute dal Tribunale e l’adeguatezza della sola
misura carceraria.
4.

Quanto al primo motivo si duole di carenza assoluta di motivazione in

ordine agli elementi probatori emersi dalle investigazioni difensive, ex art.
391 bis cod. proc. pen. Si duole altresì di carenza di motivazione in ordine al
rifiuto del Tribunale di ricondurre il fatto nell’orbita del reato di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, disattendendo le doglianze difensive.
5.

Quanto al secondo motivo deduce la carenza assoluta di motivazione

in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e si duole che il Tribunale
non abbia tenuto in alcun conto la completa incensuratezza del prevenuto.
6.

Sorice Fabrizio, si duole di travisamento della prova sotto molteplici

profili.
6.1

Eccepisce che le dichiarazioni assunte ex art. 391 bis cod. proc. pen.

sono state rilasciate dal sig. Polizia Salvatore e non Antonio;
6.2

Deduce il travisamento della conversazione fra Villani e Sorice del 28
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gennaio 2015, eccependo che il contenuto della telefonata, in cui si
preannuncia che entro il giorno successivo il Di Stasio avrebbe pagato, non
corrisponde allo svolgersi degli eventi, in quanto il pagamento era già stato
effettuato in data 27 gennaio.
6.3

Si duole che il Tribunale abbia attribuito alla presunta persona offesa

Di Stasio Lucio, delle dichiarazioni che non risultano in atti, laddove afferma
che il Sorice “è presente con Mincione e Villani quando insieme vanno dal Di
Stasio e, oltre a farsi dare una somma di denaro, avanzano una ulteriore
richiesta estorsiva”. In proposito osserva che dal verbale di sit rese dal Di
Stasio il 30/1/2015, non emerge, né l’ulteriore richiesta estorsiva, né la

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mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Mincione Alberto solleva due motivi

presenza del Villani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

2.

In via preliminare va ribadito che, per quanto riguarda i limiti di

giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutare le condizioni soggettive
dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle
misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (cfr ex plurimis Cass., sez. 6, 25 maggio 1995, n. 2146).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato.

3.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la

ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per
cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove venga denunciato il
vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, è demandato al giudice di merito “la valutazione del peso
probatorio” degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il
compito “…di verificare.., se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della

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sindacabilità in questa sede dei provvedimenti “de libertate”, secondo

motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie” (Cass., sez. 4,3 maggio 2007, n. 22500; sez.
3,7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan).

4.

Tanto premesso, le censure sollevate dal ricorrente Mincione non

sono fondate. Il Tribunale, infatti, ha dato conto con una motivazione molto
analitica e perfettamente congrua sul piano logico, di tutti gli elementi di

versione dei fatti fornita dal Mincione, evidenziandone l’insostenibilità sul
piano logico e fattuale. Il Tribunale, altresì, ha preso in considerazione gli
elementi di prova acquisiti in sede di indagini difensive (e relativi al fatto
che il Mincione avrebbe contratto debiti con terzi soggetti nell’interesse
della società in accomandita semplice che aveva formato con Piteo Angelo)
ritenendoli inidonei a dimostrare l’assunto. Peraltro la circostanza che il
Mincione potesse aver maturato dei crediti nei confronti del Piteo,
quant’anche fosse provata (cosa di cui il Tribunale legittimamente dubita),
non sarebbe idonea a consentire una riqualificazione del fatto nel reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché il soggetto vittima del reato
non è il Piteo ma Di Stasio Lucio.

5.

In punto di qualificazione giuridica del fatto il Tribunale ha

correttamente motivato con argomentazioni prive di vizi logico-giuridci e
coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, che ha statuito che in caso
di contestazione del delitto di estorsione, qualora l’imputato eccepisca di
aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, l’accertamento
dell’elemento psicologico impone il previo esame della pretesa vantata
dall’agente, onde verificare se essa presenti i requisiti dell’effettività e della
concretezza che la rendono azionabile in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
24292 del 29/05/2014 Cc. (dep. 10/06/2014 ) Rv. 259831). Nel caso di
specie non esiste alcuna pretesa, dotata dei suddetti requisiti, che il
Mincione avrebbe potuto azionare nei confronti del Di Stasio.

6.

Infine sono infondate anche le censure in punto di sussistenza delle

esigenze cautelari. Nel caso di spece il Tribunale ha escluso che
sussistessero elementi idonei a superare la presunzione relativa di
adeguatezza della sola misura cautelare. In proposito il ricorrente eccepisce

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prova a carico del prevenuto ed ha preso in considerazione la diversa

che la condizione di incensuratezza del prevenuto costituirebbe un elemento
idoneo a superare tale presunzione. Al riguardo il Collegio reputa che la
mera condizione di incensuratezza, anche se deve essere considerata dal
giudice del merito, non costituisce un elemento che, di per sé, consenta di
superare la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria per i
reati aggravati dal metodo mafioso, dovendo essere apprezzata all’interno
dei dati di contesto del caso concreto. Sul punto il Tribunale ha
correttamente motivato, richiamando l’eccezionale allarme sociale che il

soprattutto in un territorio come quello campano, vessato dalla criminalità
organizzata.

7.

Ugualmente infondate sono le censure di travisamento della prova

sollevate da Sorice Fabrizio. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a
seguito delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad opera
dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi dì merito, è, invece, consentito dedurre il
vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di
merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o
su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale,
considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di
prova valutati dal giudice di merito ai finì della decisione, ma di verificare se
detti elementi sussistano” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007
Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215).

8.

E tuttavia per integrare il vizio di travisamento della prova non è

sufficiente la pretermissione o l’erronea lettura di un dato processuale, se
tale dato non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito
dal giudice di merito.
9.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte:

“Le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno
mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di
legittimità. Ne consegue che gli “altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame” menzionati ora dall’art. 606, comma primo,
lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti

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fenomeno della pressione estorsiva esercitata sugli imprenditori esprime,

decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero
contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da
quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla
correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova
valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata
dal giudice di merito” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007 Ud.
(dep. 28/09/2007 ) Rv. 237652).
10.

Alla luce di tali principi di diritto, il ricorso di Sorice deve essere

giudice abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste
o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Ed
invero, è assolutamente irrilevante il fatto che il Tribunale abbia attribuito il
nome di Polizia Salvatore, anziché Antonio, al soggetto che ha rilasciato
dichiarazioni in sede di indagini difensive. Quanto alla telefonata fra Villani e
Sorice del 28 gennaio 2015, non vi è alcun travisamento della prova. Il fatto
che il pagamento fosse stato già effettuato il 27 con bonifico (di cui il
destinatario difficilmente poteva venirne a conoscenza il giorno stesso) nulla
toglie alla circostanza che Sorice fosse a conoscenza che il Di Stasio
avrebbe pagato. Infine, quanto alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, non
c’è travisamento della prova in quanto il Tribunale le ha interpretate,
tenendo conto del suo atteggiamento palesemente reticente.
11.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente
decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi
– ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario in cui ciascun indagato trovasi ristretto
perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

Ile spese processuali

Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, Di,p. A Cod. proc. pen.
Così deciso, il 15 settembre 2015

7
i

rigettato. Infatti le questioni sollevate non attengono ad ipotesi in cui il

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