Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39463 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39463 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

DEPOSITATA !N CANCELLERIA
SENTENZA
IL

sul ricorso proposto da
Sechi Carlo Gavino, nato a Sassari il 23/03/1960;

avverso l’ordinanza del 21/02/2014 del Tribunale di Ancona,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente
alle esigenze cautelari;
udito per l’imputato l’avv. Monica Macciotti, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2014, il Tribunale di Ancona, decidendo
sull’istanza di riesame avanzata nell’interesse del sig. Carlo Gavino Sechi, ha
parzialmente confermato l’ordinanza del 14/01/2014 con la quale il Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro aveva applicato nei confronti di

Data Udienza: 14/05/2014

quest’ultimo la misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente
indiziato del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere
finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di frode in
commercio di ingenti proporzioni nel settore delle importazioni comunitarie da
Paesi terzi od intracomunitarie di prodotti agroalimentari e conseguente
commercializzazione degli stessi in ambito comunitario, sia immettendo sul
mercato del prodotto ‘biologico’ sfornito dei requisiti richiesti per la relativa
qualificazione come tale, sia violando la normativa relativa ai prodotti cd.

affiancando organismi di controllo fittizi o compiacenti, con l’aggravante della
dimensione transnazionale delle condotte e dell’aver concorso in più di 10
persone).

2. Ricorre per Cassazione il Sechi articolando, per il tramite del difensore,
due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo eccepisce nullità dell’ordinanza impugnata per
inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., mancanza della
motivazione e violazione degli artt. 192 e 275 cod. proc. pen., in relazione alla
individuazione delle esigenze cautelari e al principio di proporzionalità
Secondo il ricorrente l’ordinanza cautelare originaria è affetta da nullità
insanabile per totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle
specifiche esigenze cautelari circa la propria posizione, avendo il GIP effettuato
un indistinta ed onnicomprensiva valutazione.
Il Tribunale del riesame, invece, non solo ha ritenuto che il giudice della
cautela non è tenuto a differenziare, a fini special-preventivi, le singole posizioni
quando, come nel caso in esame, trattandosi di reato associativo, le osservazioni
siano ugualmente applicabili a tutti i soggetti sottoposti a misura, ma ha
inammissibilmente provveduto a colmare il vuoto dell’originaria ordinanza con
proprie valutazioni a loro volta generiche e astratte.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce inosservanza dell’art. 292, comma 2,
lett. c), cod. proc. pen., in ordine alla individuazione degli indizi a suo carico.
Seguendo l’impostazione del primo motivo, anche in questo il ricorrente
censura la nullità insanabile del provvedimento originario del GIP redatto con la
tecnica del copia-incolla ed utilizzando in modo acritico la richiesta del PM.
Il Tribunale del riesame non avrebbe potuto sanare il provvedimento né
integrarlo con richiamo ad una conversazione telefonica che non lo vede
nemmeno come diretto interlocutore.

3.11 ricorrente ha depositato, il 13 maggio 2014, motivi aggiunti.

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‘convenzionali’, tramite la creazione di imprese produttrici in Paesi terzi,

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5.E’ principio consolidato che «la motivazione “per relationem” di un
provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia
riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento,
la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria

preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di
riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l’atto
di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da
motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al
momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica
ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo
della valutazione o dell’impugnazione»

(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000,

Primavera, Rv. 216664; per un’applicazione del principio in caso di misure
cautelari, cfr. Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 2, n.
13385 del 16/02/2011, Soldano, Rv. 249682).
5.1.La tecnica motivazionale del cd. “copia-incolla” informatico non è
illegittima quando sia comunque possibile dedurre, dal testo del provvedimento,
un’autonoma elaborazione del giudice sui fatti posti a fondamento del proprio
provvedimento (così, Sez, 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937).
5.2. Ai fini dell’assolvimento dell’onere motivazionale, infatti, non conta lo
strumento utilizzato dal giudice (la tecnica del ‘copia-incolla’ o la motivazione per
relationem); non se ne può fare una mera questione di stile, né tali tecniche
possono essere di per sé demonizzate quando, per esempio, in tema di misure
cautelari, la richiesta del pubblico ministero sia completa, esaustiva, aderente ai
fatti e la sua trasposizione nell’ordinanza consenta all’indagato di avere il più
ampio quadro possibile degli elementi di prova a suo carico. Nè si può pensare
che imporre al giudice uno sterile esercizio di formale diversificazione grafica da
una richiesta del PM, che pur condivida in toto e sia in tutto e per tutto fondata,
possa essere sufficiente a far salva l’apparenza di un dovere che si nutre, invece,
di principi che chiamano in causa la sostanza della giurisdizione, non solo
l’apparenza del suo procedere.
5.3.11 punto, dunque, non è questo.
5.4.La motivazione per relationem (della quale la tecnica informatica del
‘copia-incolla’ costituisce una specie) può e deve essere censurata solo quando
sia possibile affermare che il giudice se ne sia avvalso per abdicare al suo
irrinunciabile compito di controllo di legalità e, dunque, di verifica di sussistenza

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del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha

dei presupposti voluti dalla legge per l’emissione del provvedimento sollecitato
(come nel caso, per esempio, in cui il giudice incolli la richiesta del PM,
puramente e semplicemente, senza nemmeno curarsi di modificare l’intestazione
o i riferimenti della richiesta; cfr., su questo punto, Sez. 6, n. 25361 del
24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161).
5.5.Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.),
esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e
indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante

motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.),
controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i
provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi
giurisdizionali (art. 111, comma 7, Cost.), sono valori che qualificano, sul piano
processuale, il

quomodo della giurisdizione, e che sono posti, sul piano

sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico
riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25,
comma 2, Cost.), nonché dell’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.),
del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art.
16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
5.6.In questo contesto, la motivazione assolve all’onere di chiarire se, e
come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata
esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di
merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà
diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all’onere di
spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che
modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l’esercizio di tale
diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto.
5.7.In questo senso, la finta motivazione è l’abdicazione del giudice al suo
dovere principale, é la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla
sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo,
che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto
esaminato.
5.8.Come già spiegato da questa Corte, sia pure ad altri fini, costituisce
violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di
motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di
precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche,
nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5
del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del
25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816
del 28/02/2013, Buonocore).
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il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma 1, Cost.), obbligo di

5.9.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del
04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è
graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione
apparente, invece è solo quella che

«non risponda ai requisiti minimi di

esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata
la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle
critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di

Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa

Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del
28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del
13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in
generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e
proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la
decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
5.10. Quando, dunque, la tecnica del copia-incolla venga utilizzata per
eludere del tutto il dovere del giudice di motivare le sentenze e le ordinanze,
l’ordinanza cautelare è insanabilmente nulla per violazione degli artt. 125,
comma 3, 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non è integrabile dal
tribunale del riesame; ove, invece, il ricorso a tale tecnica non dissimuli la
violazione dell’obbligo ma si traduca in una insufficienza motivazionale,
l’ordinanza può essere integrata dal tribunale del riesame (Sez. 6, n. 25361 del
24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161; Sez. 3, n. 33753 del 15/07/2010, Lteri
Lulzinn, Rv. 249148; Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D’Amore, Rv. 241868,
Sez. u, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257).
5.11.Si tratta di accertamento di fatto rimesso al necessario apprezzamento
del giudice del riesame che deve procedervi d’ufficio, dando conto, quando
sollecitato in tal senso, anche delle indicazioni provenienti dalla parte ricorrente.

6.Con l’istanza di riesame il Sechi aveva eccepito l’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza a suo carico e, più in generale, dell’esistenza stessa di un
gruppo criminale organizzato impegnato in più Stati, la genericità e la non
univocità degli elementi indicati come sintomatici della sua partecipazione al
supposto sodalizio e la carenza di motivazione sul punto. Aveva altresì eccepito
la nullità dell’ordinanza per totale carenza di motivazione in ordine alla
individuazione delle specifiche esigenze cautelari che riguardavano la sua
persona (che in ogni caso riteneva insussistenti), nonché per violazione del
principio di adeguatezza di cui all’art. 275 cod. proc. pen.

5

(Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999,

6.1.11 Tribunale ha respinto l’istanza di riesame affermando, in punto di
sussistenza delle esigenza cautelari, che «l’ordinanza non può qualificarsi nulla
per mancata indicazione delle esigenze cautelari specifiche. Infatti, il Gip ha
svolto in ordinanza osservazioni egualmente valide per tutti i coindagati, e ciò
non equivale certamente a carenza di motivazione sulla ricorrenza di un
presupposto essenziale della applicazione della misura, poiché tali osservazioni
non devono necessariamente essere differenziate se risultano egualmente
applicabili a tutti í soggetti cui la misura viene applicata».

riportato «integralmente nella ordinanza impugnata, facendole proprie, tutte le
argomentazioni svolte nella richiesta del PM, aggiungendovi rilievi e
considerazioni che riguardano nello specifico la posizione dell’indagato» ed ha
quindi indicato gli elementi che, a suo giudizio, dimostrano, sia pure a livello
indiziario, la partecipazione del Sechi al sodalizio.
6.3.La motivazione assunta non assolve al compito del quale è stato
investito ed è generica poiché, come anche sottolineato dal Procuratore Generale
di udienza, non è dato nemmeno cogliere, dalla sua lettura, quali fossero gli
specifici gravi indizi di colpevolezza di partecipazione all’associazione per
delinquere gravanti sull’imputato, né, di conseguenza, le specifiche esigenze
cautelari che lo riguardano.
6.4.11 Tribunale, peraltro, non affronta nemmeno la questione posta dal
ricorrente circa la sussistenza del (o dei) sodalizio(i), dandone quasi per scontata
l’esistenza sol perché desumibile «dalle conversazioni intercettate» (senza
indicare però quali), che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’odierno
ricorrente, salvo indicarne una (della quale non viene nemmeno riportato alcun
elemento identificativo temporale) intercorsa, tuttavia, tra terze persone e dal
contenuto così generico da non potersene cogliere alcun significato probatorio.
6.5.Attribuire al solo contenuto di una conversazione telefonica del seguente
tenore: «gli diamo quello che gli dobbiamo dare perché se non ci fa comodo in
questa cosa ci farà comodo in altre», il compito di provare l’esistenza di un
gruppo di persone stabilmente organizzato e pronto a concedere servizi (non è
detto quali) in cambio di qualche utilità, anche futura, è operazione ermeneutica
decisamente ardua che, aldilà di ogni considerazione, certamente non prova,
nemmeno a livello indiziario, la partecipazione dell’indagato a tali supposti
sodalizi e non fornisce adeguata risposta ai rilievi mossi avverso l’originaria
ordinanza cautelare.
6.6.In un contesto in cui l’ordinanza impugnata omette completamente di
indicare quali siano gli specifici gravi indizi di colpevolezza che consentano di
affermare, sia pure a fini cautelari, la sussistenza del sodalizio e la
partecipazione ad esso del ricorrente, non sono nemmeno sufficienti, ancorché al
6

6.2.Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, ha aggiunto che il giudice aveva

solo fine di avallare la sussistenza delle esigenze cautelari, l’interesse mostrato
dal Sechi alle sorti del governo Moldavo (circostanza del tutto neutra e
comunque comprensibile per un imprenditore ritenuto titolare di attività
economiche in quello Stato) e il fatto che egli abbia proceduto alla
riorganizzazione delle sue società a seguito della notizia dell’avvio delle indagini.
6.7.11 principio affermato dal Tribunale per superare l’eccezione di nullità
dell’ordinanza cautelare circa la carenza di motivazione sulle individualizzazione
delle esigenze cautelari è in astratto esatto ed è stato affermato anche da questa
«Il Tribunale di

riesame può integrare la motivazione dell’ordinanza impositiva di misura
cautelare, perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della
motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve per contro
rilevare la nullità dell’ordinanza, quando essa sia priva del requisito della
motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle
condizioni generali o alle esigenze cautelari. Tuttavia, la motivazione
dell’ordinanza impositiva non è assente, e non può dirsi apparente in punto di
esigenze cautelari, quando riferisca a più indagati per reato associativo, o in
concorso, gli stessi indici di pericolosità, alla stregua delle rappresentate
emergenze di condotta di ciascuno, ed in assenza di elementi che ne differenzino
la posizione. In tal caso, il giudice di riesame può integrare la motivazione
specifica, tenendo conto delle singole deduzioni difensive».
6.8.Non ne ha fatto però buon governo perché la sua applicazione non può
essere surrettiziamente utilizzata per aggirare l’obbligo di motivazione, anche in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, che comunque incombe sul
giudice. E’ necessario infatti che si dia prima conto delle condotte associative,
per trarne, in un secondo momento, ulteriori elementi di valutazione in termini di
assenza di ragioni di loro diversificazione sul piano cautelare; l’una (la
valutazione delle esigenze cautelari) presuppone necessariamente l’altra (la
descrizione della condotta).
6.92ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al
Tribunale di Ancona che, in sede di nuovo esame, si atterrà ai principi contenuti
nella presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso il 14/05/2014

Suprema Corte (Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999, Molinari:

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