Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3946 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3946 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMMARATA ALBERTO N. IL 30/08/1970
avverso la sentenza n. 124/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 16/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per f_ C t(23-u-k-1?
;Ce
1-12-0.1:9

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

q_

vg,t-ceut–9,

Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 16/5/2013 ha
confermato la decisione con la quale, in data 2/12/2010, il Tribunale di Gela
aveva ritenuto Alberto CAMMARATA responsabile del reato di cui all’art.10-ter
d.lgs.

74\2000

per

avere,

in

qualità

di

legale

rappresentante

l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l’anno
di imposta 2005, per un ammontare pari ad euro 86.939,00.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
finalizzata all’escussione di un teste.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione del
provvedimento impugnato nella parte in cui si afferma che l’imputato avrebbe
potuto assolvere parzialmente l’obbligazione tributaria scendendo al di sotto
della soglia di punibilità penale in attesa di conoscere l’esatto importo di quanto
dovuto.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla mancata considerazione, da parte dei giudici del
gravame, del fatto che egli si era attivato presso l’Agenzia delle Entrate allo
scopo di assolvere le obbligazioni tributarie della cooperativa da lui
rappresentata.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che deve preliminarmente rilevarsi come la Corte
Costituzionale, con sentenza 8 aprile 2014, n. 80, abbia dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art.10-ter d.lgs. 74\2000, nella parte in cui, con riferimento ai
fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento
1

«PICC.SOC.COOP.FRORAL a.r.I.», omesso di versare, nei termini di legge,

dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione
annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro
103.291,38.
Nella fattispecie in esame, come si è rilevato in premessa, l’importo evaso è
inferiore alla somma indicata dalla Corte Costituzionale, ammontando ad euro
86.939,00.
La data di commissione del fatto indicata nell’imputazione è quella del
27/12/2006, coincidente con il termine per l’effettuazione del versamento,

Corte Costituzionale.

2. Tale evenienza risulta pertanto assorbente rispetto ad ogni altra questione
prospettata in ricorso e, stante l’insussistenza del fatto contestato, la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in data 17.12.2014

antecedente, quindi, a quella cui fa riferimento la menzionata decisione della

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