Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3945 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3945 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSCONI ROBERTO N. IL 14/08/1986
avverso la sentenza n. 3617/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-V. rA u,
che ha concluso per ,ù,,euskei

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2014

r

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3/5/2013 ha confermato la
decisione con la quale, in data 6/4/2009, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecco, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la
responsabilità penale di Roberto RUSCONI per il reato di cui all’art. 6-ter legge

Varese, con il quale gli veniva fatto divieto di accedere alle manifestazioni
calcistiche di qualsiasi genere, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, transito o
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle partite disputate dalla
squadra di calcio del Lecco, domenica 29 marzo 2009 veniva sorpreso, alle ore
13,50, in occasione dell’incontro calcistico Lecco – Pergocrema, valido per il
campionato nazionale Lega Pro di 1 divisione, girone A, nell’immediatezza del
previsto treno regionale 5044 proveniente da Bergamo, con orario di arrivo
previsto 13,55 e trasportante i tifosi della squadra di calcio Pergocrema , presso
lo scalo merci della locale stazione ferroviaria nel piazzale adibito a parcheggio
delle auto dei ferrovieri posto all’interno della stazione a breve distanza dai binari
e veniva trovato in possesso di un estintore carico e funzionante, oggetto
considerato come strumento per l’emissione di sostanze imbrattanti o comunque
utilizzabile come oggetto contundente.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite i
propri difensori di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe concretamente
evidenziato un concreto collegamento tra la sua presenza nella stazione
ferroviaria ed il transito del treno con i tifosi, né avrebbe sufficientemente
vagliato il contenuto delle dichiarazione rese dal testimone escusso (Gianluca
INFORTUNA).
Rileva inoltre, che l’estintore rinvenuto non poteva considerarsi arma
impropria ed il suo possesso era comunque giustificato dal fatto che egli lo
deteneva perché richiesto dal mestiere di elettricista , che svolgeva presso
cantieri ove la disponibilità di quello strumento era necessaria.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

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401\89, perché, essendo egli destinatario di un provvedimento del Questore di

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.
Riguardo al primo motivo di ricorso, deve premettersi che l’art. 6-ter legge

luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla
sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle
ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze,
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
1.000 a 5.000 euro».

2. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti sottoposti al suo esame
ricordando come, il 29 marzo 2009, alle ore 13,50, una pattuglia di polizia, giunta
nel piazzale adibito a parcheggio dei ferrovieri nello scalo merci della stazione
ferroviaria di Lecco, notò l’imputato il quale, unitamente ad altra persona,
definita di bassa statura e vistosamente zoppicante, proveniva dai binari ove, di
lì a poco, sarebbe transitato un treno regionale che trasportava i tifosi della
squadra del Pergocrema, treno il cui arrivo era previsto per le 13,55. Il secondo
individuo si dileguava, mentre l’imputato saliva a brodo della propria vettura.
Sottoposto a controllo, questi risultava colpito da D.A.S.P.O. e, all’esito di una
perquisizione, eseguita alle 14,35, veniva trovato in possesso di un estintore del
peso di 6 Kg, integro e con la spinetta di sicurezza ancora inserita nella maniglia
erogatrice, collocato all’interno del baule della vettura.
Sulla base di tali evenienze i giudici dell’appello hanno confermato la
sussistenza del reato contestato, sostanzialmente considerando la presenza
dell’imputato sul posto come collegata all’imminente arrivo del treno che
trasportava i tifosi della squadra del Pergocrema e ritenendola non occasionale in
relazione al rinvenimento dell’estintore, la cui detenzione, in quel particolare
contesto, da parte di un soggetto gravato da D.A.S.P.O., consentiva di qualificarlo
come strumento per l’emissione di sostanze imbrattanti ed, in ogni caso, come

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401\89 stabilisce: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei

corpo contundente, ben potendo, nonostante il peso, essere sollevato o brandito
da più persone contemporaneamente.
La Corte del merito ha inoltre ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la
quale il possesso dell’estintore era giustificato dall’attività di elettricista svolta
dall’imputato, ricordando come già il primo giudice avesse osservato che non era
stato in alcun modo dimostrato che detta attività implicasse la disponibilità di un
oggetto, peraltro così ingombrante, che l’imputato aveva con sé in un giorno
festivo ed in un contesto particolare quale quello in cui era avvenuto il controllo

3. Ciò posto, rileva il Collegio che le argomentazioni sviluppate dalla Corte
territoriale, se astrattamente considerate, risultano del tutto pertinenti ma, se
confrontate con la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici del merito,
difettano di congruenza logica.

4. Data tale premessa, deve rilevarsi che l’art. 6-ter legge 401\89 sanziona
penalmente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il possesso di
determinati oggetti se avviene in determinati luoghi (quelli in cui si svolgono
manifestazioni sportive, ovvero interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi), in uno specifico contesto temporale (nelle
ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva), e sempre che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa.
Gli oggetti al cui possesso la norma si riferisce sono in parte specificamente
indicati per tipologia (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per
l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze), ma la disposizione contiene
anche una descrizione più generica (materiale imbrattante o inquinante, oggetti
contundenti, o, comunque, atti ad offendere) che consente di ampliare
notevolmente il novero degli oggetti vietati, contemplando ogni altra cosa che
possa essere destinata a provocare il risultato descritto.
Deve poi rilevarsi che, in linea generale, l’estintore può senz’altro essere
collocato tra le cose contemplate dall’art.6-ter legge 401\89 il cui possesso, nel
contesto individuato dalla stessa disposizione, costituisce reato, poiché l’agente
estinguente (ad esempio, polvere o schiuma) può pacificamente considerarsi una
sostanza imbrattante o inquinante e la sua emissione, normalmente mediante
propellente, oltre ad assicurare un determinato raggio di azione, ne consente
anche un utilizzo prettamente offensivo, come, ad esempio, nel caso in cui il
getto sia indirizzato sul volto di una persona, consentendo alla sostanza emessa

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di polizia.

di penetrare nel naso, negli occhi o nella bocca.
Nondimeno, l’estintore può essere utilizzato, più semplicemente, come corpo
contundente e le caratteristiche costruttive, considerato l’uso a cui è destinato,
ne favoriscono la maneggevolezza nonostante il peso.
Tale ultima caratteristica, infine, non costituisce un ostacolo anche al lancio,
perché, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’estintore ben
potrebbe essere utilizzato a tale scopo da più persone contemporaneamente.
Pare inoltre evidente che, sussistendo i presupposti di tempo e luogo

maniera specifica (ad esempio un petardo o una mazza) non pone particolari
problemi ai fini della astratta configurabilità del reato, mentre può verificarsi il
caso in cui l’oggetto posseduto sia di uso comune ma presenti caratteristiche tali
da poter essere utilizzato, all’occorrenza, per imbrattare o offendere le persone.
È questo il caso dell’estintore, la cui detenzione e porto non sono vietate ed,
anzi, la presenza di un tale presidio anche all’interno di autovetture non è
infrequente (sebbene, nel caso di specie, non si versi in tali ipotesi considerate le
dimensioni dell’estintore sequestrato).

5. Con riferimento a tali tipologie di oggetti è evidente che devono essere in
concreto accertate, ai fini della configurabilità del reato, le obiettive circostanze
del possesso e la evidente utilizzabilità per l’offesa alla persona, così come
avviene, nella concreta applicazione dell’art. 4, legge 110\75, con riferimento alle
«armi improprie», categoria nella quale rientrano, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione
quali strumenti di lavoro oppure di uso domestico, agricolo, scientifico,
industriale o simile, possono occasionalmente servire, per caratteristiche
strutturali o in riferimento a determinate circostanze di tempo e di luogo,
all’offesa della persona (così, da ultimo, Sez. 2, n. 5537 del 16/1/2014, Dell’Ovo,
Rv. 258277).
Può conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale, ai fini
della configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 6-ter legge
401189 rientrano tra gli oggetti contundenti o, comunque, atti ad
offendere, il cui possesso è sanzionato se accertato in occasioni di
manifestazioni sportive, tutti quegli strumenti, anche di uso comune, la
cui detenzione, in quelle particolari circostanze, risulti ingiustificata in
relazione alla loro naturale destinazione e che presentino
caratteristiche costruttive che li rendano utilizzabili per l’offesa alla
persona in un contesto aggressivo.

richiesti dalla norma in esame, il possesso di taluni tra gli oggetti descritti in

6. Alla luce di tali considerazioni deve dunque rilevarsi, come già accennato
in precedenza, che sebbene la Corte territoriale abbia, nel caso in esame,
correttamente inquadrato l’estintore tra gli oggetti presi in considerazione dalla
disposizione in esame, l’apparato argomentativo posto a sostegno della decisione
impugnata risulta meno convincente nella parte in cui ritiene dimostrato che il
possesso di quell’oggetto fosse finalizzato ad un uso offensivo nei confronti dei
tifosi della squadra del Pergamocrema.
Vero è che il contesto in cui è avvenuto il sequestro è significativo: un

ferroviaria alcuni minuti prima del passaggio di un treno che trasporta i tifosi di
una squadra la quale, nella stessa giornata, deve disputare un incontro di calcio
contro la squadra del Lecco, che è proprio quella contemplata nel divieto
imposto dal provvedimento questorile e, a seguito di perquisizione, viene trovato
all’interno della vettura di proprietà di quella persona un estintore il cui possesso
non è ritenuto giustificato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,
dall’attività di elettricista che il controllato svolge.
A fronte di tali evenienze, però, alcuni dati fattuali emergenti dalla
ricostruzione effettuata dai giudici del merito risultano in evidente contrasto con
tali affermazioni.

7. I fatti, come si è detto, sono stati accertati presso lo scalo merci della
stazione ferroviaria di Lecco e l’imputato è stato visto provenire dai binari alle ore
13,50 ed è salito a bordo della sua auto ove, nel portabagagli, era presente
l’estintore poi rinvenuto a seguito di perquisizione.
Non viene però spiegato quale rilievo assuma la presenza nello scalo merci
se l’interesse dell’imputato era rivolto ad un treno passeggeri che,
verosimilmente, avrebbe effettuato la sua fermata in altra parte dello scalo
destinata al trasporto delle persone.
Inoltre, se vi era l’intenzione di porre in essere comportamenti violenti in
occasione del passaggio del treno, non si capisce per quale ragione l’imputato,
alcuni minuti prima del passaggio del convoglio ferroviario, si stesse
allontanando dai binari – nei pressi dei quali sarebbe stato più ragionevole
rimanere per non perdere il passaggio del treno – e si recasse a bordo della
propria vettura.
Non risulta inoltre, dalla descrizione dei fatti riportata in sentenza, che
l’imputato abbia in qualche modo cercato di recuperare l’estintore per farne un
qualche uso, tanto che lo stesso è stato rinvenuto , dopo il controllo, a seguito di
perquisizione.
Neppure è chiaro se l’altra persona in compagnia dell’imputato, che viene

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soggetto attinto da D.A.S.P.O. viene sorpreso in prossimità di una stazione

descritta anche come vistosamente zoppicante, si sia allontanata dopo aver
avvertito la presenza del personale di polizia o si stesse allontanando per suo
conto.
A tali considerazioni deve aggiungersi che l’uso di un estintore del peso di 6
kg per fini di aggressione verso un treno in movimento sembra scarsamente
plausibile ed obiettivamente difficoltoso, atteso che l’azione avrebbe dovuto
verosimilmente risolversi in un unico lancio dell’oggetto verso il convoglio diretto
a colpire i finestrini e ciò nonostante la presenza, altrettanto verosimile, sui

Altrettanto avventato sarebbe inoltre risultato l’uso dell’estintore sia
mediante l’emissione dell’agente estinguente sia come corpo contundente da
parte di due sole persone, una delle quali in non perfette condizioni fisiche, per
affrontare un intero gruppo di tifosi avversari.
È dunque necessario che la Corte territoriale chiarisca tali circostanze,
risultando al contrario la motivazione del provvedimento impugnato del tutto
incongrua. Ciò impone, pertanto, l’annullamento con rinvio sul punto.

8. A differenti conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne il
secondo motivo di ricorso.
Va ricordato che, con riferimento al riconoscimento delle attenuanti
generiche, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione
tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti,
ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o,
comunque, rilevanti ai fini del diniego(v. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone,
Rv. 249163 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) con la
conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è
suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati
a favore dell’imputato ( Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez.
6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768).
Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente e congruamente
giustificato il diniego considerando la gravità del fatto ed osservando che la
pena, della quale si richiedeva un’ulteriore riduzione, risultava già attestata sul
minimo edittale e la conversione della sanzione detentiva nella corrispondente
sanzione pecuniaria da parte del primo giudice ne attenuava comunque
l’affiittività.
Tanto è sufficiente per ritenere infondato il motivo di ricorso appena
esaminato,

6

binari, di sassi che avrebbero consentito più lanci con maggiore precisione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Milano.

Così deciso in data 17.12.2014

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