Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3944 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3944 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAJRAWI BRAHIM N. IL 30/01/1989
avverso la sentenza n. 11435/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VENEZIA, del 04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lettetseníite le conclusioni del PG Dott. Ed.-~ oedQc one )
cgo_. kQ_ daljoh ~gtia9e-cdeA-Z. Gvx-a,».urrne_.&-g hrZA22_
utb_ eeee~îo-n-Q 022ee
).6P-Acle-96,0
41-ezie r3 9e-o-hZ.rn_
,-neehO

AeleA,Z.Q.

(.■•••-

‘‘Q

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4.4.2013, dep. il 19.4.2013, il G.I.P del Tribunale di Venezia applicava ex art. 444 cod. proc. pen. all’imputato Fajrawi Brahim, per il reato di cui
all’art. 81, 73 D.P.R. 309/90, per detenzione e spaccio e importazione di sostanza stupefacente, ritenuta la continuazione e il comma V dell’art.73 D.P.R. 309/90 prevalente
sulla contestata recidiva, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro
12.000,00 di multa, con condanna alle spese processuali e quelle di custodia in carce-

2. Avverso detto provvedimento, Fajrawi Brahim, con l’ausilio del proprio difensore, propone ricorso, con contestuale istanza di correzione di errore materiale, deducendo l’erroneo abbattimento di pena laddove il giudice ha riconosciuto la speciale attenuante di cui al V co. dell’art. 73 Dpr. 309/90 prevalente sulla contestata recidiva.
Ad avviso del ricorrente, data una pena base di anni tre mesi nove di reclusione
ed euro 600.000 di multa (o 10.000, non essendo dato di capire, e da qui la richiesta
correzione in favor rei), aumentata ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di
multa per la continuazione, viene applicata la sola riduzione per il rito ad anni due e
mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, mentre non sarebbe stata operata la
riduzione di cui al quinto comma dell’articolo 73 d.p.r. 309 90.
Il Fajrawi deduce inoltre la violazione dell’obbligo dell’immediata declaratoria ex
articolo 129 cod. proc. pen. in quanto dagli atti risulterebbe la completa estraneità ai
fatti del ricorrente, il quale non è stato trovato in possesso di neppure un grammo di
sostanza.
In relazione a tali motivi chiedeva pertanto che questa Corte, previa correzione
dell’errore materiale con l’indicazione che il ricorrente è nato in Algeria e non in Nigeria, volesse accogliere il ricorso cassando l’impugnata decisione pronunciando anche
senza rinvio l’invocata declaratoria ex articolo 129 cod. proc. pen. e subordinatamente
l’abbattimento ulteriore per l’attenuante di cui al quinto comma più volte citato.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte faceva pervenire ex arti-

re, con ordine di confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

colo 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, evidenziando come la pena
irrogata sia del tutto corrispondente a quella patteggiata, essendo la pena base
indicata già stata ridotta ai sensi del comma quinto dell’articolo 73 d.p.r. 309/90 e
dell’operato giudizio di prevalenza sulla recidiva e come vi sia motivazione sul
coinvolgimento del ricorrente nel ripetuto spaccio di droga; si associava alla richiesta di
correzione di errore materiale d’articolo 130 cod. proc. pen.
Chiedeva pertanto che questa Corte dichiarasse inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
2

4

2. È del tutto evidente, quanto al primo motivo di ricorso, che nel computo della pena il
gup del tribunale di Milano è partito da una pena base che già contemplava l’avvenuta diminuzione in ragione del riconoscimento della speciale attenuante di cui al quinto comma dell’articolo 73 d.p.r. 309 90 ritenuta prevalente sulla contestata recidiva.

3. In relazione alla seconda doglianza, relativa alla mancata assoluzione dell’imputato ai
sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., la stessa è parimenti manifestamente infondata.

secondo cui, nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta
formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p.,
l’esigenza di specificità delle censure deve ritenersi addirittura “rafforzata” rispetto ad ipotesi di
diversa conclusione del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la
domanda dell’imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla stessa
parte richiesto (Sez. U, sent. n. 35738 del 27.05.2010 rv. 247839; Sez. U., 24.6.1998, Verga,
rv 211468).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle cause di
proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 1, n. 4688 del 10.1.2007,
Brendolin, rv. 236622.
E’ altrettanto pacifico, poi, che in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,

“l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con
una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”. (Sez. 4, 13.7.2006, n. 34494, P.G. in
proc. Koumya, rv. 234824; vedasi anche, Sez. 1, 27.9.1994, n. 3980, rv. 199479).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle cause di
proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità,
sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. I, 10.1. 2007, n. 4688, rv.
236622).
3

E’ ormai principio consolidato di questa Corte di legittimità, anche a sezioni unite, quello

E ancora, di recente, si è precisato che nella motivazione della sentenza di
patteggiamento il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, 17.11.2011 2011, n. 6455, rv. 252085). In tale
pronuncia è stato chiarito in motivazione che il semplice testuale rinvio al medesimo articolo, il
cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio, esprime
l’avvenuta verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza che
occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non

Del resto, già agli albori del vigente codice di rito era stato affermato che la motivazione
della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.
potesse essere meramente enunciativa (Sez. U., 27.3.1992, Di Benedetto; Sez. 1, 12.1.1994,
Di Modugno).
Né può ritenersi in contrasto con tale orientamento l’annullamento senza rinvio disposto
in una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 21.4.2010, n. 31392, rv. 248198) in base al principio
secondo il quale “il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata

della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e dare canto dell’accertamento
sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della
valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena’.
Nel caso-limite in concreto esaminato nella pronuncia 31392/2010 si era, infatti, di
fronte ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in
cui non vi era neanche un riferimento all’art. 129 c.p.p.
La proposta doglianza nel caso di specie è manifestamente infondata in quanto
l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di “patteggiamento” della pena può
ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129
c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo, Il cui contenuto entra in tal modo a
far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte
del giudice, dell’inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più
analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo
elementi di segno contrario.
Nel caso in esame, la sentenza del giudice di merito, previa una succinta descrizione dei
fatti (deducibile dal capo d’imputazione), e previa l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di essi nonché la verifica della congruità della pena patteggiata, ha
recepito integralmente le statuizioni concordate applicando la pena stabilita e rilevando, sulla
base degli elementi indiziari risultanti dal fascicolo delle indagini, che non vi fosse spazio per
un possibile proscioglimento dell’imputato. Ha ricordato, peraltro, che i diversi soggetti ai quali
l’imputato ha ceduto droga hanno confermato la circostanza nel corso delle diverse dichiarazioni rese.
4

emergano in modo positivo elementi di segno contrario.

Come si vede, secondo i principi di diritto sopra richiamati, il giudice di merito con
motivazione del tutto esauriente ha dato conto in maniera più che sufficiente della
insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cpp e quindi la sentenza impugnata si
sottrae certamente alla censura mossa, non emergendo da essa in modo positivo alcun
elemento di segno contrario, ma anzi l’esistenza di elementi indiziari di responsabilità.
Il ricorso appare tendere solo a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato

4. La manifesta infondatezza del ricorso e la conseguente declaratoria di inammissibilità
dello stesso precludono a questo giudice di legittimità di procedere alla chiesta correzione
dell’errore materiale riguardante il luogo di nascita dell’Imputato, che potrà essere richiesta al
giudice dell’esecuzione.
L’art. 130 co. 1, secondo cpv. cod. proc. pen. prevede, infatti, che la correzione sia disposta dal giudice dell’impugnazione solo qualora la stessa non sia dichiarata inammissibile.

5. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19.12.2013.

all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento, il che non è consentito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA