Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3944 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3944 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIRRIOLO VINCENZO N. IL 13/07/1943
MURATORE MARIA N. IL 01/01/1951
avverso la sentenza n. 1223/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (.9-0-A
che ha concluso per 32.‘gu,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17/12/201317-iformato
parzialmente la decisione in data 26/10/2012 del Tribunale di Termini lmerese ed
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vincenzo FIRRIOLO e

Maria MURATORE in ordine alle contravvenzioni edilizie di cui ai capi a), b) e c)
confermando la sentenza impugnata e rideterminando la pena per le residue
imputazioni, concernenti la violazione degli artt. 110, 349 cod. pen. e 44, lett. b)
d.P.R. 380\01 accertata in Misilmeri il 22/1/2010 e concretatasi nella realizzazione
di tompagnatura e copertura di precedenti sopraelevazioni abusive, con
violazione dei sigilli apposti all’atto del sequestro effettuata dal FIRRIOLO in
qualità di custode.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per
cassazione tramite il loro difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge ed il vizio
di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’irrogare,
nonostante il parziale accoglimento dell’appello, una pena superiore a quella
inflitta dal primo giudice.

3. Con un secondo motivo di ricorso rilevano i medesimi vizi in relazione alla
sospensione condizionale della pena, subordinata alla demolizione senza
considerare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e la possibilità di sanatoria delle
opere realizzate.
Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

I

giudici del gravame hanno rilevato, criticando esplicitamente la

superficialità del primo giudice, che questi aveva condannato il FIRRIOLO alla
pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, quindi per i reati di
minore gravità, nonostante fosse stato ritenuto responsabile anche della
violazione di sigilli e la MURATORE, la quale rispondeva degli stessi reati, sebbene
1

della rubrica, commesse nel 2007, per intervenuta prescrizione dei reati,

senza l’aggravante del fatto commesso dal custode per la violazione dei sigilli,
alla sola pena di mesi 6 di reclusione.
Dando quindi atto della necessità di rideterminare la pena per i reati non
prescritti e della ulteriore circostanza che per gli stessi non era stato proposto
appello dalla difesa per ciò che concerneva la responsabilità, hanno riconosciuto
ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche ritenute, per il FIRRIOLO,
equivalenti alla contestata aggravante e, applicata la continuazione, ritenuto più
grave il reato di cui all’art. 349 cod. pen., hanno applicato al FIRRIOLO la pena

cod. pen. a mesi 6 e giorni 10) e, alla MURATORE, la pena finale di mesi 4 e giorni
10 di reclusione (pena base mesi 6, ridotta a mesi 4 per le circostanze attenuanti
generiche ed aumentata di giorni 10 per la continuazione).
Vi è stata, pertanto, violazione del divieto di

reformatio in peius nella

rideterminazione della pena, effettuata per le residue imputazioni.
In particolare, sebbene nel giudizio di primo grado sia stata irrogata al
FIRRIOLO la pena dell’arresto, in secondo grado, nonostante la prescrizione di
alcuni reati, gli è stata inflitta la pena più grave della reclusione, in misura
maggiore. Alla MURATORE, invece, a fronte di una condanna in primo grado
senza aumento per la continuazione, in appello, nonostante la prescrizione di
alcuni reati, le è stato applicato l’aumento per la continuazione seppure
pervenendo ad una pena finale inferiore.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, fondato.

2. A conclusioni diverse deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo
motivo di ricorso, perché la giurisprudenza di questa Corte pacificamente
riconosce la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l’applicazione della
sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
Tale possibilità, secondo un primo orientamento confermato anche dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni, Rv.
177318 ), non era originariamente ammessa. Tuttavia una successiva pronuncia
delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997),
Luongo, Rv. 206659 ) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo,
ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla
demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza
sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una
conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 3685
del 11/12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013,
Farina Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825 ; Sez.
3, n. 18304 del 17/1/2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999

2

finale di mesi 6 e giorni 10 di reclusione (pena base mesi 6, aumentati ex art. 81

(dep. 2000), Pagano, Rv. 216444).

3. Di tali principi hanno pertanto fatto buon uso i giudici del gravame ed è
appena il caso di osservare come la presenza di un manufatto abusivo sul
territorio rappresenti sempre e comunque una conseguenza dannosa e che
l’ordine di demolizione impartito dal giudice è previsto dalla legge, in quanto
l’articolo 31 stabilisce, al nono comma, che il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordini la demolizione delle opere se

L’ordine giudiziale di demolizione, inoltre, ha natura di sanzione
amministrativa di tipo ablatorio, che costituisce esplicitazione di un potere
sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello
dell’autorità amministrativa, assolvendo ad una autonoma funzione ripristinatoria
del bene giuridico leso (v. Sez. 3, n. 37120 del 11/5/2005, Morelli, Rv. 232172).
A nulla rileva, infine, il riferimento, peraltro effettuato con improprio richiamo
all’ormai abrogato art. 13 della legge 47\85, ad una non meglio possibilità di
sanatoria delle opere abusive, trattandosi di affermazione meramente apodittica,
non avendo i ricorrenti neppure accennato all’eventuale avvio di un
procedimento amministrativo finalizzato a tale scopo, limitandosi ad indicare il
conseguimento di un permesso di costruire in sanatoria quale mera eventualità.

4.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere accolto e la sentenza

impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena,
con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso va rigettato
nel resto e il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della
responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
eventualmente sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento,

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della
pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in data 17.12.2014

ancora non sia stata altrimenti eseguita.

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