Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3943 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3943 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
Khaled Mohamed El Zahed Helmi, n. a Demiette (Egitto) il
16/02/1958;
Draghetti Pierangelo, n. a Savona il 31/07/1967;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano di Roma in data
10/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell’Avv. A. M. Perone in sostituzione dell’Avv. Pagano, che
ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, in sede di giudizio di riesame, ha confermato, nei
confronti di Khaled Mohamed El Zahed Helmi e Draghetti Pierangelo, l’ordinanza

Data Udienza: 19/12/2013

di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Vigevano
in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
per avere acquistato, trasportato e detenuto illecitamente a fini di cessione a
terzi sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso lordo di gr.10.

2. Hanno proposto ricorso gli indagati a mezzo del difensore lamentando la

i carabinieri di Vigevano avevano arrestato gli odierni ricorrenti per la cessione di
un quantitativo lordo di cocaina pari a grammi 9,7 operata in favore degli stessi
da parte di Nahri Said; il Tribunale ha in particolare affermato che Khaled
avrebbe in concreto posto in essere una condotta assimilabile a quella di
intermediazione nella cessione da parte di Nhari a Draghetti. Lamentano che tale
affermazione avrebbe dovuto portare alla scarcerazione quantomeno
dell’acquirente Draghetti e sarebbe incompatibile logicamente con l’assunto del
tribunale che riconosce la sostanza oggetto di acquisto destinata in parte ad
essere assunta insieme dei due soggetti o in quella stessa giornata o nei giorni
successivi. Per motivare il ruolo di acquirente del Draghetti e differenziarlo da
quello di intermediario del Khaled il Tribunale ha fatto leva sul fatto che, a fronte
di una dazione da parte del primo pari ad euro 400, il secondo avrebbe invece
contribuito all’acquisto con soli euro 200; e tuttavia, al fine di delineare
un’ipotesi di uso di gruppo, rilevano come la compartecipazione alle spese non
debba essere necessariamente uguale nell’entità. Quanto all’affermazione del
Tribunale secondo cui anche al netto del consumo personale il quantitativo
sarebbe stato certamente adeguato ad essere destinato allo smercio ad altri
soggetti, rilevano la necessità di una prova rigorosa circa la destinazione allo
spaccio della sostanza oggetto di mera detenzione, in particolare non potendosi
ritenere la stessa provata per il solo fatto del superamento dei limiti massimi
indicati nel decreto ministeriale di riferimento; nella specie il Tribunale avrebbe
valorizzato il solo dato quantitativo senza considerazione del contesto oggettivo
e soggettivo. Nella specie, poi, entrambi gli indagati avrebbero provato la loro
dipendenza da cocaina e l’effettiva sussistenza di lecita ed effettiva attività
lavorativa con un reddito regolare. Né appare logicamente fondato l’assunto
della originaria ordinanza cautelare secondo cui l’acquisto di sostanze effettuata
era prodromico all’acquisto di ben più consistenti quantità di sostanza destinata
allo spaccio al minuto, posto che, in tal caso, il venditore si sarebbe presentato
all’appuntamento in possesso di tali quantitativi.

2

mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Premettono che il 22/08/2013

2.1. In data 5/12/2013 i ricorrenti hanno presentato memoria con cui rilevano
che dagli accertamenti chimico – tossicologici effettuati dai Carabinieri di
Vigevano è emerso che il quantitativo acquistato era pari a gr. 0,930 con una
percentuale di principio attivo dell’il% e da cui potevano ricavarsi appena sei
dosi complessive.

3. Va premesso anzitutto che, con riguardo alla documentazione depositata dal
Difensore dei ricorrenti in data 05/12/2013 in allegato a memoria, la stessa non
può qui essere considerata; invero, come già affermato da questa Corte, nel
giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che
l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,
sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di
apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle
prove già raccolte e valutate dai giudici del merito (Sez.2, n. 1417/13 del
11/10/2012, p.c. in proc. Platamone e altro, Rv. 254302). Nella specie la
relazione tecnico – tossicologica, atteso il suo contenuto, è senz’altro tale da
comportare la suddetta inibita attività di apprezzamento con conseguente
impossibilità di sua valorizzazione per la prima volta e direttamente da parte di
questa Corte, ferma restando, naturalmente, la sua rilevanza nell’ambito del
procedimento di merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata appare anzitutto argomentare correttamente, ed in via
logica, sulla base della dinamica dei fatti riportata, in ordine al contributo
materiale di entrambi gli indagati al fatto dell’acquisto dello stupefacente in
oggetto, bastando a tal riguardo, all’interno dell’analitica esposizione cronologica
rammentare: a) gli accordi telefonici intercorsi tra Khaled e Nahri Said per
l’acquisto di stupefacente e il successivo arrivo a tal fine, a Vigevano, di Khaled e
Draghetti; b) la successiva telefonata da parte di Nahri ad altro soggetto, di
nome Mohamed, volta a richiedere la preparazione di “10 ragazzi” entro quindici
minuti; c) l’avvenuto incontro, nel centro di Mortara, tra Nahri e Mohamed; d) la
successiva consegna, nel parcheggio dell’ospedale, da Nahri direttamente a
Draghetti, che si trovava su un furgone insieme a Khaled, di un pacchetto; e) il
rinvenimento, all’interno del portellone del furgone, dello stupefacente.
Né il distinguo che parrebbe operato dall’ordinanza circa il ruolo in particolare di
intermediatore svolto da Khaled può incidere su tale assetto fattuale
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CONSIDERATO IN DIRITTO

correttamente interpretato, quanto all’avvenuto acquisto, da parte di entrambi,
in concorso tra loro, di sostanza stupefacente, dal Tribunale allo stato degli atti.
La stessa ordinanza si presta invece a fondate censure in ordine al punto
specifico della motivazione sulla gravità indiziaria circa la destinazione dello
stupefacente a terzi.
Infatti, premesso che in tanto, evidentemente, tale acquisto può assumere le

appunto destinato, anche solo in parte, alla cessione a terzi, il Tribunale, anche
ammesso che la sostanza fosse destinata ad essere in parte assunta insieme dai
due soggetti in quanto consumatori della stessa, o in quella stessa giornata o nei
giorni successivi, ha desunto la destinazione illecita in considerazione,
essenzialmente, del “quantitativo niente affatto trascurabile e…anche al netto del
consumo personale….certamente adeguato ad essere destinato allo smercio ad
altri soggetti” e delle “modalità di svolgimento del fatto, caratterizzato da plurimi
spostamenti anche per lunghi tragitti, da costanti contatti telefonici e
conversazioni “criptate”, da incontri di persona limitati al minor tempo
possibile,…tutte indicative dell’adozione di pregnanti cautele, evidentemente
volte a coprire un’attività illecita”.
Sennonché una siffatta motivazione, tra l’altro a fronte dello stato di
tossicodipendenza dei due di cui lo stesso provvedimento pare dare atto, non
riesce a spiegare perché tali elementi, ovvero il dato quantitativo da un lato e le
modalità di acquisto evidenziate dall’altro, siano, anche solo su di un piano
necessariamente circoscritto, come quello della presente fase, alla gravità
indiziaria, idonei, appunto, a distinguere tra acquisto per uso personale ed
acquisto per destinazione a terzi tenuto conto, da un lato, del principio, più volte
affermato da questa Corte, per cui il mero dato quantitativo del superamento dei
limiti tabellari previsti dall’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. cit. non vale ad
invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una
sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza
ad un uso non esclusivamente personale (tra le altre, Sez.6, n. 12146 del
12/02/2009, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923) e, dall’altro, del fatto che
modalità volte ad adottare cautele che celino quanto si va compiendo sono
ordinariamente proprie anche di un acquisto per uso personale, quale fatto, pur
sempre, come noto, causativo di conseguenze pregiudizievoli sia pure sotto il
profilo non strettamente penale.
La mancanza di una motivazione dirimente nel senso considerato rende dunque
fondata la censura sollevata.

4

li

sembianze di un fatto penalmente illecito in quanto lo stupefacente fosse

4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio nel quale
potranno essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto
sfavorevoli all’imputato (ivi compresa dunque la relazione tossicologica di cui in
premessa), purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla
presente pronuncia di annullamento (cfr. Sez. 4, n. 33659 del 19/05/2010, Calò

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. La Corte dispone
inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
c. P.P.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013

Il Co

lier est.

Il Presidente

ed altri, Rv. 248344).

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