Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39427 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39427 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO MARIA TERESA N. IL 09/05/1959
avverso la sentenza n. 1706/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
D’Agostino Maria Teresa ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge
penale, in ordine alla quantificazione della pena, per il mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente, infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico
profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp ,
con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro
mille.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 26-11-2014.

la presente sentenza vione scYltoscritta dal

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,

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