Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39422 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39422 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIAVARELLA ROBERTA N. IL 10/12/1968
avverso la sentenza n. 3453/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Ciavarella Roberta ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali il
giudice avrebbe dovuto pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo gli atti da cui sarebbe stato possibile desumere l’applicabilità dell’art
129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014.

le presento sontenza vione sottoscritta dal
componente più enZ:lai70 del Collegio per

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .

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