Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39420 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39420 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KARIS FRANCESCO N. IL 15/05/1980
avverso la sentenza n. 217/2013 TRIBUNALE di ROVERETO, del
22/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Kakis Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp , deducendo violazione degli artt. 367 cp, 521 e 522 cpp e 61
n 2 cp e vizio di motivazione.
Le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art 129 cpp.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014 fa prosenta s&m•tenrn viene sottoscritta dal
componc».. :.?
del Collegio per
del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al