Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3942 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3942 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
CEESAY ALHAGIE N. IL 20/01/1970
inoltre:
CEESAY ALHAGIE N. IL 20/01/1970
avverso la sentenza n. 1919/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
08/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
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86 l’hi* 309/t90.
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difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
I.. Con sentenza del 8.4.2013 il Tribunale di Milano applicava ex art. 444 cod.
proc. pen. all’imputato Ceesay Alhagie, per i reati di cui gli artt. 110 cod. pen., 73
comma 1, 1 bis e 6 D.P.R. 309/90, per acquisto, detenzione, spaccio e importazione di
droga, la pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e condanna alle spese processuali, con ordine di
confisca e distruzione dello stupefacente e di quant’altro in sequestro.

va avverso la soprarichiamata sentenza deducendo l’inosservanza della legge penale
per la mancata irrogazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello
Stato.
Il ricorrente deduce la mancata applicazione della misura di sicurezza
dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, imposta dall’art.
86 primo comma L.S., trattandosi di sentenza di patteggiamento a pena superiore ai
due anni di reclusione.
Rilevava, inoltre, la gravità e non occasionalità dei reati di narcotraffico, con
ramificazioni di livello internazionale e la personalità dell’imputato, socialmente pericoloso, spacciatore abituale, recidivo clandestino, privo di occupazione.
La Procura chiedeva, pertanto, che questa Corte di legittimità volesse, rettificare la sentenza con la procedura prevista dall’art.619 cod. proc. pen., applicando la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata,
in subordine annullare la sentenza con rinvio.
La Procura generale preso questa Corte depositava conclusioni scritte, in data
25.8.2013, con la quale, rilevata la fondatezza del ricorso, ritenuta non praticabile la
procedura di rettificazione di cui all’art.619 c.p.p., chiedeva l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata limitatamente all’omessa deliberazione in ordine alla misura
di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dallo Stato a pena espiata, di cui all’art.86
D.P.R. n.309/90

2. Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano ricorre-

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio
al Tribunale di Milano nei limiti di cui alla richiesta.

2. Va condivisa la richiesta del P.G. di questa Suprema Corte laddove ritiene
non praticabile la procedura di rettificazione di cui all’art. 619 cod. proc. pen.
Come sottolineato ancora di recente da questa Corte, infatti, il giudice, prima di
procedere all’espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta
sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della
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pericolosità sociale del condannato (così Sez. F, n. 35432 del 14.8.2013, Weng e altri,
rv. 255815), il che non è possibile a questo giudice di legittimità.
Giova rammentare che, con sentenza n. 58/1995, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, nella
parte in cui obbliga il giudice ad emettere contestualmente alla condanna, senza l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, l’ordine di espulsione, eseguibile a
pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo. Ne consegue che il giudice, nell’e-

le condizioni di applicabilità della misura di sicurezza dell’ordine di espulsione dello
straniero dallo Stato, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la
sussistenza della pericolosità sociale del condannato (vedasi anche sul punto sez. 6, n.
45468/10; sez. 4, n. 46759/04; sez.6 , n. 26096/04) .
Né la valutazione circa la pericolosità in concreto può essere demandata, con
inammissibile differimento, al giudice dell’esecuzione, allorquando già il giudice di cognizione, come nel caso che ci occupa, avesse gli strumenti per deliberare
Nel caso in esame il giudice non ha spiegato sul punto alcuna motivazione , ben
oltre i profili di sinteticità dell’argomentare che caratterizzano il rito , peraltro estranei
ai profili delle statuizioni accessorie che , come quella di specie , rimangono al di fuori
dell’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione attinente alla misura di
sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata ex art. 86 d.P.R. 309/90, con rinvio
al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013
Il Ce sigliere estensore

Il Presidente

mettere una sentenza di condanna per uno dei reati suindicati, ai fini della verifica del-

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