Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39419 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39419 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCACCINI LUCA N. IL 24/12/1982 parte offesa nel procedimento
c/
ERCOLANI VALTERINO N. IL 27/01/1961
avverso il decreto n. 6926/2012 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Marcaccini Luca propone ricorso avverso il decreto di archiviazione indicato in
epigrafe.
Avverso il decreto di archiviazione può essere proposto ricorso per cassazione , a
norma dell’art 409 cpp, esclusivamente dalla persona offesa — e cioè dal titolare del
bene o interesse protetto dalla norma — e non da chiunque abbia subito, o assuma
giurisprudenza di questa Corte, che, nel delitto di cui all’art 372 cp, il bene
giuridico protetto è esclusivamente quello del corretto espletamento dell’attività
giurisdizionale. Dunque il privato può rivestire eventualmente qualità di
danneggiato ma non di persona offesa. Il Marcaccini non è dunque legittimato a
ricorrere per cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
di aver subìto, un danno dal reato. Orbene, costituisce ius receptum , nella