Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39419 del 10/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 39419 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spinelli Mario, nato a Pescara il 16/01/1972;

avverso la sentenza del 10/04/2013 della Corte di appello di L’Aquila,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato l’avv. Salvino Mondello, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 10/04/2013, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato
la sentenza del 18/02/2009 con la quale il Tribunale di Pescara aveva
condannato il sig. Mario Spinelli alla pena di anni 8 di reclusione ed C 50.000,00
di multa in ordine ai delitti di: a) cessione continuata di sostanze stupefacenti del

Data Udienza: 10/04/2014

tipo eroina e hashish in favore di più assuntori e con il concorso di altri
coimputati giudicati separatamente (capo A); b) tentativo di acquisto di sostanza
stupefacente del tipo cocaina e hashish al fine di cessione a terzi e con il
concorso di altra coimputata giudicata separatamente (capo B); c) acquisto, a
fine di cessione a terzi, di kg. 2 di sostanza stupefacente del tipo eroina con il
concorso di altra coimputata giudicata separatamente (capo C); d) detenzione,
in concorso di altra imputata giudicata separatamente ed a fine di cessione a
terzi, di sostanza stupefacente del tipo eroina. I fatti sono stati commessi in un

2. Ricorre per Cassazione l’imputato eccependo, per il tramite dei difensori
di fiducia, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, lett. c), 185,
cod. proc. pen. e, con un secondo motivo, per l’omesso esame dei motivi
d’appello.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso rileva che il processo è stato
chiamato, discusso e deciso prima dell’orario fissato per la sua comparizione. La
Corte d’appello, infatti, a seguito del riscontrato impedimento a comparire
dell’imputato all’udienza del 10 aprile 2013, aveva rinviato il processo alle ore
13,00 del 10 aprile 2013. Tuttavia il processo era stato chiamato alle ore 10,20 e
discusso da un difensore d’ufficio (essendo assenti i difensori di fiducia) in sua
dichiarata contumacia.
2.2. Quanto al secondo motivo lamenta il fatto che, essendo stata la propria
responsabilità accertata esclusivamente attraverso intercettazioni telefoniche, la
Corte territoriale aveva omesso di esaminare le censure difensive mosse alla
sentenza di primo grado, adagiandosi sulle conclusioni di quest’ultima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
3.1. Dall’esame degli atti processuali risulta che effettivamente l’udienza del
10 febbraio 2013, a causa dell’impedimento legittimo dell’imputato, fu rinviata
alle ore 13,00 del 10 aprile 2013.
A quest’ultima udienza, però, il processo fu chiamato e discusso alle ore
10,20, in assenza dell’imputato (dichiarato contumace) e dei suoi difensori di
fiducia. Il dispositivo di sentenza fu letto alle ore 12,10.
Risulta, altresì, dal verbale di udienza, che l’imputato e i suoi difensori si
presentarono alle 13,00, prendendo atto della ormai già intervenuta lettura del
dispositivo di sentenza.

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arco temporale che va dal febbraio 2003 al luglio di quello stesso anno.

3.2.L’omesso intervento dell’imputato e dei suoi difensori di fiducia
all’udienza di discussione del processo tenuto in anticipo rispetto all’orario
comunicato, comporta nullità di ordine generale, ai sensi degli artt. 178, lett. c),
180, cod. proc. pen., della sentenza così pronunciata. In caso di sentenza
emessa dalla Corte d’appello il vizio può essere validamente dedotto con il
ricorso per Cassazione.
3.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte di appello di Perugia.

accoglimento del primo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso il 10/04/2014

3.4.E’ omesso l’esame del secondo motivo, assorbito nel positivo

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