Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39415 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39415 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCOLELLA MICHELE N. IL 18/10/1982
avverso la sentenza n. 5631/2010 TRIBUNALE di TARANTO, del
23/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Ciccolella Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe
, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della
pena.
Occorre, al riguardo, osservare come il giudice abbia applicato, conformemente al
disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti, essendogli preclusa
censura è manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2015

la presente centeni7, viene sottoscritta dal
del Collegio per
comenn_Tr.S.–

l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto dell’accordo, onde la

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