Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39414 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39414 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CICCHINELLI PAOLO N. IL 13/03/1964
avverso la sentenza n. 9928/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Cicchinelli Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in
ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale, richiamando anche la
motivazione della sentenza di primo grado, fatto riferimento alla piena
consapevolezza, da parte dell’imputato, dell’illecito posto in essere e
all’inattendibilità delle giustificazioni offerte.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle
ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 26-11-2014 .

la presente sentenza viene sottoscritta dal

merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla

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