Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39413 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39413 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORNARI VINCENZO SALVATORE N. IL 09/07/1971
avverso la sentenza n. 2163/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Fornari Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 2
della sentenza impugnata. E’ dunque infondato l’asserto del ricorrente, secondo cui
la versione dell’imputato , che aveva sostenuto di non aver sentito il campanello
perchè dormiva, non è stata presa in considerazione, in quanto il giudice a quo ha
evidenziato la reiterazione e la durata degli squilli.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da

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Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 26-11-2014.

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