Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39409 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39409 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURNU MASSIMO N. IL 20/06/1972
avverso la sentenza n. 7242/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Turnu Massimo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e
senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche , alcuno
specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014 ta presento
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vi 7nn sottoscritta dal
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ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza

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