Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39408 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39408 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZECCA COSIMO N. IL 01/07/1939
MICCOLI DONATA N. IL 28/03/1943
avverso la sentenza n. 927/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

Zecca Cosimo e Miccoli Donata ricorrono per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla responsabilità.
Per Miccoli Donata è pervenuto certificato di morte, onde il reato è estinto per morte
dell’imputata.
Per quanto attiene alla posizione procedimentale di Zecca Cosimo, occorre osservare
come il ricorso sia basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle
censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova
e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di
prime cure , in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo
della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede,
come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pag. 4 della
sentenza impugnata.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio nei confronti di Miccoli
Donata perché il reato è estinto per morte dell’imputata. Il ricorso di Zecca Cosimo
va dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Miccoli Donata perché il
reato è estinto per morte dell’imputata . Dichiara inammissibile il ricorso di Zecca
Cosimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014.

la presente sentenza viene sottoscritta dal
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

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