Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39402 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39402 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTRONARDI ANTONIO N. IL 09/08/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
SZYDLO ROKSANA MARIOLA N. IL 27/02/1984
SARACINO PIERO N. IL 23/06/1962
avverso l’ordinanza n. 21543/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
La persona offesa , Mastronardi Antonio, propone ricorso avverso l’ordinanza dia
archiviazione in epigrafe indicata .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente,

ancorchè la

sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore . A norma dell’ art. 613 co 1 cpp ,
la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le Sezioni unite
dell’imputato, poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di “parte “e
comunque le parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio , ai
sensi dell’art 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura
speciale . Pertanto , la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè, per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità , si applica la regola dettata dall’art 613 cpp ,
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità , da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina ,
rv 212077), ), anche quando la persona offesa rivesta essa stessa tale qualità (Sez 6,
n. 25790 del 30-1-2008, Rv. 241238) . Né tale disciplina, posta a salvaguardia del
diritto alla difesa tecnica, vulnera alcun parametro costituzionale, onde la
problematica non dà luogo neanche a questione di legittimità costituzionale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile , con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma
dell’art 616 cpp.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014.

la presente sentenza viene sottoscritta dal

hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei confronti

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