Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3940 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3940 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURI VITO N. IL 19/09/1953
TURI ELISABETTA N. IL 12/12/1961
DE LUCE MARIA N. IL 02/11/1970
SASSANELLI MICHELE N. IL 05/09/1953
SLESIO GIULIO N. IL 27/06/1957
avverso la sentenza n. 1119/2010 TRIBUNALE di BARI, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 3:1-Q-cke -5 \ex> (2-eg-ré-est.<1 che ha concluso per e Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. P".=-3C-0 ‘. Q-CAc) -- Data Udienza: 16/12/2014 26008/2014 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Bari ha condannato per il reato di cui all'articolo 18, comma 2, d.lgs. 276/2003 Turi Vito alla pena di C 1.332.933,33 di ammenda per avere utilizzato la somministrazione di prestatori di lavoro da una cooperativa non iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro, in relazione a 3076 giorni lavorativi di tredici lavoratori - e Turi Elisabetta alla pena di C 177.833,33 di ammenda - per analoga condotta relativa a 745 276/2003 De Luce Maria alla pena di C 1.125.366,70 di ammenda - per avere esercitato senza autorizzazione attività di somministrazione di manodopera in relazione a 2597 giorni di lavoro per tredici lavoratori -, Sassanelli Michele alla pena di C 90.066,66 di ammenda - per analoga condotta relativa a 386 giorni di lavoro di sette lavoratori - e Slesio Giulio alla pena di 121 mila C 333,33 di ammenda - per analoga condotta in relazione a 520 giorni di lavoro di sette lavoratori -. 2. È stato presentato appello, convertito in ricorso, dal difensore per ciascuno degli imputati. Nelle impugnazioni proposte a favore della De Luce e del Sassanelli sono addotti due motivi analoghi: il primo riguarda violazione di legge perché la fattispecie sarebbe stata qualificabile appalto di opere, e il secondo concerne mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'articolo 192 c.p.p. Nella impugnazione proposta nell'interesse dello Slesio vengono presentati un primo motivo analogo al primo motivo dei precedenti ricorsi, e un secondo motivo che anch'esso denuncia, pur con contenuto diverso da quello del secondo motivo delle impugnazioni precedenti, la mancanza di motivazione della sentenza in relazione all'articolo 192 c.p.p. Nelle impugnazioni presentate a favore di Turi Elisabetta e di Turi Vito sono addotti due motivi di contenuto conforme a quello dei motivi addotti nel ricorso proposto nell'interesse dello Slesio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Deve anzitutto rilevarsi che il Tribunale ha violato l'obbligo, impostogli dall'articolo 129 c.p.p., di dichiarare l'estinzione per sopravvenuta maturazione della prescrizione nelle more del processo di uno dei reati contestati. Questi infatti, considerate le date di commissione indicate nei vari capi d'imputazione, e considerati altresì i periodi di sospensione del processo (dal 21 al 6 aprile 2011 e dal 18 settembre 2012 al 15 gennaio 2013 per 135 giorni complessivi derivati da astensioni del difensore), hanno raggiunto la prescrizione a partire dal 1 novembre 2012 fino al 22 febbraio 2014, e dunque uno di essi - ovvero il reato di cui al capo C, la cui giorni di lavoro di sette lavoratori -, nonché per il reato di cui all'articolo18, comma 1, d.lgs. prescrizione avrebbe dovuto maturarsi il 19 giugno 2012 ma si è in effetti maturata, a seguito delle sospensioni processuali sopra richiamate, il 1 novembre 2012 - era già pervenuto alla compiuta prescrizione quando il 15 gennaio 2013 fu pronunciata la sentenza del Tribunale. Qualora la maturazione della prescrizione si verifichi prima della sentenza impugnata, è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice di legittimità l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, c.p.p., e quindi anche nell'ipotesi in cui - come quella in esame - la questione non sia stata sollevata nei motivi del ricorso (su questi temi cfr. tra i più 34891; Cass. sez. V, 17 settembre 2012 n. 42950): il che assorbe ogni ulteriore ambito di cognizione, qualora non emergano dagli atti elementi che possano giustificare l'applicazione dell'articolo 129, comma 2, c.p.p.; e nel caso di specie, tali elementi non sussistono. Il rilievo d'ufficio cui il giudice di legittimità è obbligato logicamente non può poi non estendersi, sempre in applicazione dell'articolo 129, ai reati degli ulteriori capi d'imputazione, che hanno maturato successivamente la prescrizione con conseguente estinzione, e per i quali pure non emerge alcun elemento che possa sostenere una assoluzione in merito ai sensi del secondo comma della citata norma. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, essendosi tutti i reati in essa giudicati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014 Il Consigli Estensore Il Presidente recenti arresti Cass. sez. III, 30 gennaio 2014 n.14438; Cass. sez. II, 16 maggio 2013 n.

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