Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3940 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 3940 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso ex art.625 bis c.p.p. proposto da:
1) Napoli Vincenzo

nato il 29.1.1963

avverso la sentenza del 27.6.2013
della Corte di Cassazione, sez. 4^
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

1

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27.6.2013 la quarta sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto
da Napoli Vincenzo avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del
29.3.2012, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di Palmi, resa il
6.4.2009, che aveva dichiarato il Napoli colpevole del reato di furto pluriaggravato di energia
elettrica ai danni dell’ENEL e condannato il medesimo alla pena di anni 3 di reclusione ed euro
300,00 di multa (interamente condonata ai sensi della L.n.241/2006).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per cui, a norma dell’art.625 bis co.4 c.p.p., ne va,
con ordinanza, dichiarata l’inammissibilità.
2. Questa Corte ha costantemente affermato che si ha errore di fatto rilevante ex art.625 bis
c.p.p. se esso è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine
meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco la cui presenza sia
immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al mero controllo del contenuto del
ricorso (cfr.ex multis cass. pen.sez.6 n.27035 del 19.2.2008; Cass.sez.6 n.2945 del
25.11.2008). Si è ritenuto, pertanto, che sia esperibile il rimedio di cui all’art.625 bis c.p.p.
quando “la svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione nell’omettere gli adempimenti relativi
alla nomina di un difensore d’ufficio e alla notificazione dell’avviso di udienza a tale difensore,
oltre che all’imputato personalmente, in conseguenza della revoca della nomina del difensore
di fiducia intervenuta nel corso del giudizio di appello” (Cass.sez.6 n.40628 del 16.10.2008,
Iannò; conf-Cass-sez.6 n.45902 del 3.11.2009, Schiavone).
3. A parte la genericità del ricorso (soltanto implicitamente si assume che la 4^ Sezione,
ritenendo ammissibile il ricorso tanto che lo rigettava, non si sarebbe resa conto che era
maturata la prescrizione), rileva il Collegio che il termine prescrizionale non era certo
maturato, sia applicando l’art.157 c.p. nel testo previgente che in quello riformulato con la
L.251/2005.
Il Napoli era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato (artt.624, 625 n.2 e 7 c.p.),
punito con la pena da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 ad euro 1.549.
Non essendo stata concessa alcuna attenuante e dovendosi tener conto ex art.157 c.p.
previgente dell’aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti, il termine di
prescrizione, essendo la pena non inferiore ad anni dieci, era di anni 15 e, quindi, tenuto
conto della interruzione, di anni 22 e mesi 6, per cui andava a maturare il 12.5.2025 (essendo
stato il reato commesso il 12.11.2002).
A non diverse conclusioni si perviene anche applicando (essendo la sentenza di primo grado
emessa dopo la sua entrata in vigore) la disciplina più favorevole della L.251/2005.
A norma dell’art.157 c.p., come riformulato, ai fini della determinazione della pena, si ha
riguardo alla pena stabilità per il reato, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ad
effetto speciale (come nel caso di specie).
Il termine massimo di prescrizione era quindi di anni 10, aumentato di 1/4 per la intervenuta
interruzione ex 161 c.2 c.p., e quindi di anni 12 e mesi 6. La prescrizione, pertanto, sarebbe
maturata il 12.5.2015.
4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

2

2. Propone ricorso ex art.625 bis c.p.p. Napoli Vincenzo, a mezzo del difensore, assumendo
che il reato contestato (artt.624, 625 n.2 e 7 c.p.), e per il quale è intervenuta sentenza di
condanna irrevocabile, risulta commesso il 12.11.2002, per cui è abbondantemente decorso il
termine massimo di prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5.12.2013

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