Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 394 del 29/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 394 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIRALDI MARIA ROSARIA nato il 08/05/1962 a NAPOLI
avverso la sentenza del 19/05/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
Data Udienza: 29/09/2017
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di
Casoria – ha condannato Schiraldi Maria Rosaria alla pena di euro duecento di
ammenda in ordine al reato di cui all’art. 660 cod. pen., per molestie telefoniche
nei confronti di Celardi Flavia.
Avverso questa sentenza la Schiraldi, a mezzo del suo difensore, propone
ricorso per Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod.
pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di
intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la
conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale
costitutivo del reato (Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv.
252063).
In particolare, ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 cod. proc. pen.,
gli intenti perseguiti dall’agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia
accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del
comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da
quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che
finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente
nella sfera della quiete e della libertà delle persone (Sez. 1, n. 13555 del
26/11/1998, Faedda, Rv. 212059, fattispecie in tema di telefonate ingiustificate
a tutte le ore).
Ciò posto, nella fattispecie ricorre il reato in esame, avendo la Schiraldi
effettuato, nell’arco di vari giorni, ripetute telefonate mute all’utenza telefonica
in uso alla vittima.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
2
non configurabile l’elemento oggettivo della condotta molesta.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Cosi deciso in Roma il 29 settembre 2017.
Al
Esp to
Il Presidente
Angela Tardio
Il Consigliere estensore