Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 394 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 394 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA GIOIA LUIGI N. IL 28/02/1952
avverso la sentenza n. 7137/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
La Gioia Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Milano, in data 25-5-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Erba il 31-3-2009 e il 9-4-2009.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
non funzionava ; nonché in ordine alla continuazione, trattandosi di un’unica
evasione.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’agente di polizia abbia riferito che egli, nella notte
del 9-4-2009, suonò il campanello per lungo tempo e controllò anche, con esito
negativo, che non vi fossero cartelli attestanti il guasto dei campanelli stessi o
l’interruzione della corrente elettrica. Mentre, nella notte del 31-3-2009, gli
operanti erano arrivati fino all’uscio di casa, essendo rientrato un condomino, ma
anche in quella circostanza non vi era stato alcun segnale della presenza in casa
dell’imputato. Si è trattato dunque di due distinti controlli in due differenti
occasioni.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

ravvisabilità del reato, poiché gli operanti si sono limitati a suonare il citofono, che

somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.

ammende

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