Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39397 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39397 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCHIUTI LUIGI N. IL 21/06/1949
avverso la sentenza n. 1777/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Ricchiuti Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività e
alla ritualità della querela, in ordine al reato di cui all’art. 388 cp.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato, in
linea di fatto, come risulti dagli atti che, a seguito del mancato rinvenimento del
per il giorno 17-11-2008 ed è dunque in tale data che la parte lesa potè conoscere,
per la prima volta, i fatti costituenti reato. Dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti
alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita, in fatto e in diritto , delle risultanze processuali ,dalle quali hanno
tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
La mancata allegazione alla querela dell’atto costitutivo della società non importa
poi alcun vizio della querela stessa, presentata dal Mazzotta nella sua qualità di
amministratore unico.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favociaoretzpdoosenl,erlia,t,ei :sc
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Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014.
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bene pignorato, il giudice dell’esecuzione fissò l’udienza di comparizione delle parti