Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39395 del 26/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 39395 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGANTE RICCARDO N. IL 22/10/1983
avverso la sentenza n. 840/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Rigante Riccardo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza
dell’astensione del difensore dalle udienze nel giudizio camerale di appello nonché
in ordine alla pena.
La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti
rinviare l’udienza camerale per astensione del difensore dalle udienze ,
legittimamente dando corso al processo, sulla base di un consolidato orientamento
giurisprudenziale.
In ordine alla seconda doglianza, occorre osservare che le determinazioni del giudice
di merito in ordine alla dosimetria della pena sono insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto
riferimento al ricorrere di recidiva reiterata e infraquinquennale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ari

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
scla
ic;om
pra
r;egiine.ecf
,zn,teLie; epmnicrtratn g; peo8rneed8sel.sd1loe9Cttn:ote7sll,ecnii.ftisosa 2es l
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014 .

evidenziato, secondo quanto risulta dal ricorso stesso, l’impossibilità giuridica di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA