Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39394 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39394 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICELI LUIGI N. IL 02/12/1993
avverso la sentenza n. 1177/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Miceli Luigi
ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice, all’eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata , non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione
da parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
In merito alla censura concernente l’insufficiente motivazione in ordine al
trattamento sanzionatorio, occorre osservare come il giudice abbia applicato,
conformemente al disposto degli artt 444 ss cpp, la pena concordata tra le parti,
essendogli preclusa l’irrogazione di una pena diversa ed inferiore a quella oggetto
dell’accordo nonché l’applicazione di attenuanti non previste da quest’ultimo, onde
la censura è manifestamente infondata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende
PQM
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2015 •Le presente sentenza viene sottoscritta dal
componenL9 più anziano del Collegio per