Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39392 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39392 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto dà.:
DI MAGGIO ALESSI N. IL 04/11/1968
avverso la sentenza n. 855/2013 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Di Maggio Alessi ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ex art 444 cpp
e indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
all’omessa applicazione dell’art. 129 cpp, pur risultandone i presupposti dagli atti a
disposizione del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento
basata sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione
da parte dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di
cause di giustificazione , all’irrilevanza penale del fatto o , in genere , alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014.
la presento sente/7:72 viene sottoscritta dal
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sopravesnv,:1nrrle cid presidente, ai sensi
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie .