Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39391 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39391 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASTA VINCENZO N. IL 04/05/1968
avverso la sentenza n. 3575/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

Asta Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di
motivazione in ordine alla responsabilità.
Nessun profilo di illegittimità è da ravvisarsi in merito agli avvisi menzionati dal
ricorrente, essendo del tutto corretta la risposta fornita, al riguardo, dalla Corte
d’appello ( p. 1 della sentenza impugnata).
Le rimanenti doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,dalle cadenze motivazionali
della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e
circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni
difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure, in punto
di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle
considerazioni formulate dal giudice a quo a p. 2 della sentenza impugnata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
/a presente sentenza viene sottoscritta dal
componente più anziano del Collegio per
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014.

OSSERVA

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