Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39390 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39390 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAPANI ANDREA N. IL 30/11/1989
avverso la sentenza n. 812/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Trapani Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e
alla misura della pena, ulteriormente illustrando le proprie ragioni con memoria
presentata il 10-11-2014.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione
dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma, in punto di
responsabilità, della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il
profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine
8-9.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici . Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai recentissimi e gravi
precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014 .

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