Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3939 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3939 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Spigno Emilio, nato a Santa Teresa Gallura il 04/09/1967
Spigno Angelo Emilio, nato a Santa Teresa Gallura il 28/07/1975
Spigno Antonio, nato a Santa Teresa Gallura il 24/11/1960

avverso l’ordinanza del 25/06/2013 del Tribunale della Libertà di Tempio
Pausania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Nicola Caricaterra che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 giugno 2013, il Tribunale del riesame di
Tempio Pausania confermava il decreto di convalida del sequestro emesso dal
pubblico ministero presso il Tribunale di quella città con il quale era stato
disposto il vincolo per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 282 d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 su un’imbarcazione denominata «Zazà», su tre pacchi

Nel pervenire alla conferma dell’impugnato decreto, il Tribunale osservava
come il fumus fosse evincibile dal fatto che non era stata fornita alcuna
giustificazione in ordine alla detenzione del corallo rinvenuto sulla imbarcazione
all’esito del controllo operato dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza che
doveva ritenersi configurato il reato di contrabbando.
Rigettando poi alcune eccezioni procedurali, il Tribunale rilevava come,
essendo il sequestro caduto sul corpo del reato, le esigenze probatorie inerenti al
corpus delicti dovevano ritenersi in re ipsa.

2. Per l’annullamento della impugnata ordinanza ricorrono per cassazione,
per mezzo dei costituiti difensori, Emilio Spigno, Angelo Emilio Spigno ed Antonio
Spigno, sollevando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di cui all’art. 606,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme della legge
processuale previste a pena di nullità.
Essi si dolgono del fatto che il Tribunale, cui era stata eccepita
l’inosservanza del termine per il deposito degli atti trasmessi dall’autorità
giudiziaria procedente, abbia rigettato le eccezioni difensive sul rilievo che la
tardiva trasmissione degli atti non determinasse la caducazione, per inefficacia,
del titolo cautelare.
Nondimeno, tale inefficacia non era stata eccepita e lo stesso Tribunale dava
atto nel provvedimento impugnato che gli atti dell’incidente cautelare erano
pervenuti nella Cancelleria del Tribunale solo il giorno precedente l’udienza ma
proprio tale accadimento aveva provocato il vulnus ai diritti della difesa che non
aveva avuto la possibilità di prendere visione degli atti processuali nel termine
libero previsto dalla legge processuale. Il Tribunale avrebbe dovuto allora
rinviare l’udienza consentendo l’esplicazione del diritto di difesa. Da tale
omissione consegue, secondo i ricorrenti, la nullità dell’impugnata ordinanza e,
qualora tale epilogo non fosse espressamente previsto dalla legge, chiedono che
la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 cod. proc. pen.
per violazione degli artt. 24, 42 e 111 Cost.

2

contenenti 70 chilogrammi di coralli e su un cellulare Samsung GTE 1200.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 253, 324
e 355 cod. proc. pen. con riferimento alla necessaria indicazione delle finalità
probatorie del sequestro.
Essi si dolgono del fatto che, anche con riferimento alle cose che
costituiscono corpo del reato, è necessario che la motivazione dia conto della
sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione
dell’accertamento dei fatti.

sequestro e sia nell’ordinanza di riesame, che peraltro ha ritenuto in re ipsa le
esigenze probatorie quando il sequestro incide sul corpus delictí, i ricorrenti
concludono per la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo sussistendo il lamentato
errore» in procedendo.

2. I ricorrenti lamentano che gli atti della procedura sono pervenuti al
Tribunale del riesame il giorno precedente la fissazione dell’udienza camerale e
che di ciò lo stesso Tribunale abbia dato atto nel provvedimento impugnato.
Si dolgono quindi del fatto che il Collegio cautelare abbia deciso sulla
richiesta di riesame tempestivamente prodotta nonostante una espressa
eccezione di nullità avanzata dalla difesa, violandone pertanto i diritti.

3. L’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che l’avviso della data
fissata per l’udienza di trattazione della richiesta di riesame è comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha
proposto la richiesta. La disposizione aggiunge che fino al giorno dell’udienza gli
atti restano depositati in cancelleria.
Sono dunque due gli adempimenti richiesti dalla norma processuale e
predisposti per assicurare il contraddittorio de libertate: la spedizione dell’avviso
per la fissazione dell’udienza, che deve essere comunicato o notificato almeno
tre giorni prima dell’udienza stessa alle parti ed il deposito in cancelleria, per un
termine non inferire ai tre giorni, degli atti (trasmessi dall’A.G. procedente) sui
quali fonda il provvedimento impugnato.
Entrambi gli adempimenti attengono all’intervento ed alla difesa della parte
e perciò la loro inosservanza, cumulativa o anche alternativa, comporta una
nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. c) e
180 cod. proc. pen., che è soggetta quindi alle preclusioni ed alle sanatorie

3

Mancando qualsiasi motivazione in tal senso sia nel decreto di convalida del

\\CIL^

contemplate dagli artt. 180, 182, 183, 184 cod. proc. pen., nullità che se invece
è tempestivamente dedotta, non è sanata e si propaga sull’ordinanza conclusiva
del procedimento, pur senza determinare l’inefficacia della misura che consegue,
per le impugnazioni proposte nei confronti dei provvedimenti coercitivi reali,
esclusivamente se l’ordinanza conclusiva non interviene nel termine di dieci
giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente e non anche
nel caso, previsto invece solo per le impugnazioni dei provvedimenti coercitivi
della libertà personale, di tardiva trasmissione degli atti.

Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv.
255581) hanno recentemente affermato il principio, ribadendo l’approdo cui
erano peraltro giunte le stesse Sezioni Unite con la sentenza Ivanov (Sez. U, n.
25932 del 29/0,5/2008, Ivanov, Rv. 239692), che nel procedimento di riesame
del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque
giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5,
cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare
impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art.
324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria,
precisando che, nell’ipotesi di trasmissione frazionata degli atti, il termine
perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di
inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritenga completa
l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo
dell’impugnazione.
Ne consegue che, nel caso di inosservanza della disposizione di cui all’art.
324, comma 6, cod. proc. pen. ed in mancanza di sanatoria, il Collegio cautelare
è tenuto a provvedere, ex art. 185 cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’atto
nullo, così garantendo sempre il rispetto del termine a disposizione delle parti dei
tre giorni, che devono essere liberi e consecutivi, termine che, per le esigenze di
celerità che connotano i gravami cautelari, è assai ridotto rispetto a quello
previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall’art. 127 cod. proc. pen.
Esso è funzionale, per la parte privata, non solo all’intervento all’udienza,
ma altresì a consentire la preparazione della difesa, l’elaborazione e la
presentazione di eventuali motivi nuovi che possono essere addotti anche nel
corso dell’udienza.
Ne consegue che l’omesso deposito per tre giorni liberi e consecutivi nella
cancelleria del tribunale del riesame degli atti sui quali si fonda la misura
cautelare comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi
degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., che è soggetta alle preclusioni ed
alle sanatorie contemplate dagli artt. 180, 182, 183, 184 cod. proc. pen., nullità
che, se tempestivamente dedotta e non sanata, determina conseguentemente
4

Su tale ultimo punto, e proprio in materia di riesame cautelare reale, le

l’invalidità dell’ordinanza conclusiva del procedimento ma non l’inefficacia della
misura oggetto di riesame.

4. Nel caso di specie, risulta dallo stesso testo del provvedimento impugnato
che gli atti sui quali fondava il sequestro furono messi a disposizione del
tribunale solo nella tarda mattinata del giorno precedente l’udienzapfalla quale i
difensori non parteciparono eccependo peraltro la nullità dell’omesso deposito
degli atti in Cancelleria.

eccepita, il Collegio cautelare avrebbe dovuto, secondo i principi sopra affermati,
disporre una nuova udienza e la rinnovazione della notifica nel rispetto dell’art.
324, comma 6, cod. proc. pen. e tanto a maggior ragione in materia di
procedimento di riesame cautelare reale dove il termine perentorio di dieci
giorni decorre dalla trasmissione degli atti completa o frazionale alla cancelleria
del tribunale del riesame.
Vi era pertanto tutto il tempo necessario per assicurare i diritti di difesa.

5. Non essendosi a tanto provveduto, l’invalidità si è trasmessa all’ordinanza
gravata che pertanto deve essere annullata senza rinvio.
Il Tribunale, cui vanno trasmessi gli atti per l’ulteriore corso, dovrà delibare
nuovamente l’istanza di riesame, previa rinnovazione dell’avviso della data
fissata per la nuova udienza, assicurando i termini della vocatio in ius e del
deposito degli atti e dunque nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti dal
dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen.
Da ciò consegue che resta assorbito il secondo motivo del ricorso,
apparendone superfluo l’esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Tempio Pausania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 05/12/2013

La doglianza è dunque fondata e siccome la nullità fu tempestivamente

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