Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39386 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39386 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCARELLI NICOLA N. IL 12/08/1959
avverso la sentenza n. 1438/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
Lucarelli Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accoglimento
dell’impugnazione del P.G. in ordine al trattamento sanzionatorio e alla
responsabilità per il reato di cui all’art 385 cp.
La prima doglianza è manifestamente infondata, avendo la Corte d’appello
adeguatamente motivato l’accoglimento delle doglianze formulate dal P.G. ( p. 9
della sentenza impugnata)
La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze
motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti
precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure
, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità
,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come
si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 5-9 della
sentenza impugnata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2015 .
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