Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39384 del 13/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39384 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACENTO MASSIMO N. IL 19/06/1968
avverso la sentenza n. 2078/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 13/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.12.2012 la Corte di appello di Salerno, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore impugnata
dall’imputato, riduceva a mesi 6 di arresto ed euro 3000 di ammenda le pena
inflitte a Giacento Massimo, imputato dei reati previsti dall’art.699 cod.pen. e
art.116 commi 1 e 13 cod.strada
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: il giudice di primo grado ha erroneamente applicato d’ufficio all’imputato

previsto dall’art.699 cod.pen. senza che tale norma fosse stata contestata
nell’imputazione originaria di cui al capo A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’art.7 della legge n.895 del 1967 non prevede, all’evidenza,

alcuna

circostanza aggravante che debba essere contestata all’imputato,

ma

ridetermina la pena edittale applicabile per le violazioni in materia di armi
previste dal codice penale.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.3.2014.

l’aumento di pena previsto dall’art.7 legge n.895 del 1967 in relazione al reato

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