Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39383 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39383 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DODON GHENADIE N. IL 21/07/1985
avverso la sentenza n. 173/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

OSSERVA
Dodon Ghenadie ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , in relazione alla scriminante di cui all’art 54 cp,
essendosi egli allontanato dall’abitazione in cui era ristretto in detenzione
domiciliare per raggiungere la casa del fratello, perchè aveva fame.

numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di
valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso
di specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444
cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad
una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , in quanto l’andare a mangiare a
casa del fratello non costituisce valida giustificazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 26-11-2014.

la presente sentenza viene sottoscritta dal

Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la doglianza formulata non rientra nel

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