Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39380 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 39380 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRISOLA ALFONSO N. IL 22/09/1958
avverso il decreto n. 2/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA,
del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 26/11/2014

Mirisola Alfonso
ricorre per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe ,
deducendo vizio di motivazione e travisamento dei fatti in merito all’attualità della
pericolosità sociale.
Il ricorso, in materia prevenzionale, è ammesso soltanto per violazione di legge ,
onde l’unico vizio di motivazione rilevante in quest’ottica è quello di motivazione
apparente. Viceversa, nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della pronuncia
impugnata emerge una disamina completa ed approfondita delle risultanze
processuali, sulla base di valutazioni di fatto insindacabili in questa sede, come si
desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pag. 3 del provvedimento
impugnato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014.

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