Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3938 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3938 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Simonetta Francesco Rocco

nato il 5.2.1968

avverso l’ordinanza del 22.5.2013
del Tribunale di Tempio Pausania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

1

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Simonetta Francesco Rocco, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge in relazione agli artt.321, 309, 310 e 322 bis c.p.p.
Assume che, alla data di deposito dell’appello, era decorso soltanto il termine di dieci giorni in
relazione alla notifica ai difensori.
Permaneva, invece, il diritto di impugnazione da parte dell’indagato, al quale non era stato
notificato il provvedimento del GIP.
Il Tribunale si è limitato a rilevare che il termine era decorso in relazione alla notifica ai
difensori, senza tener conto del principio di unitarietà del termine accordato alle parti (il
termine utile per proporre impugnazione è sempre quello che scade per ultimo).
E, nel caso di specie, non essendo stata effettuata all’indagato la notifica del provvedimento
del GIP (come emergeva dall’allegato attestato della cancelleria), non era ancora decorso il
termine di dieci giorni per proporre appello.
2.1. Con memoria, depositata in data 16.11.2013, si ribadiscono i rilievi e le censure di cui al
ricorso e si evidenzia che la notifica del provvedimento del GIP al Simonetta è poi avvenuta in
data 28.10.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Correttamente il Tribunale ha rilevato che, a norma del combinato disposto degli artt.322
bis e 310 c.p.p., il termine per proporre appello è di giorni 10, decorrenti dalla notifica del
provvedimento impugnato.
Erroneamente, però, ha calcolato tale termine soltanto in relazione alla notifica effettuata ai
difensori in data 30.4.2013.
Non si è, infatti, preoccupato di accertare se (e quando) il provvedimento con cui il GIP aveva
rigettato la richiesta di dissequestro fosse stato notificato all’indagato Simonetta.

1. Con ordinanza in data 22.5.2013 il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava inammissibile
l’appello proposto nell’interesse di Simonetta Francesco Rocco avverso l’ordinanza del GIP
presso il Tribunale di Tempio Pausania, con la quale era stata rigettata la richiesta di
restituzione dell’autobotte 5572 mat. PC 84943, sequestrata nell’ambito del procedimento a
carico del predetto Simonetta, indagato per il reato di cui all’art.40 co.1 lett.b) D.L.vo 504/95.
Rilevava il Tribunale, preliminarmente, che non era stato osservato il termine di giorni dieci,
previsto ai sensi del combinato disposto degli artt.322 bis e 310 c.p.p., per proporre appello.
I difensori avevano, infatti, avuto cognizione del provvedimento impugnato in data 30.4.2013
(come del resto emergeva dalla stessa impugnazione), mentre l’appello era stato depositato
presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria in data 11.5.2013 e perciò fuori termine.

3. A norma dell’art.585 co.3 c.p.p., “quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo”.
Nel caso di specie, come risulta dall’attestato della cancelleria del Tribunale di Tempio
Pausania del 29.5.2013, “per mero errore della cancelleria, non sono stati trasmessi gli atti per
la notifica all’indagato Simonetta Francesco Rocco, del provvedimento di rigetto dell’istanza di
dissequestro emesso dal GIP Vincenzo Cristiano in data 30 aprile 2013”; tanto che si è
provveduto alla notifica solo successivamente in data 28.10.2013.
Non essendo ancora decorso il termine per impugnare nei confronti dell’indagato, l’appello
proposto dai suoi difensori doveva pertanto ritenersi tempestivo.
4. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

2

/4

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Tempio Pausa perché si pronunci sull’appello proposto
avverso il provvedimento del GIP.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Tempio Pausania.
Così deciso in Roma il 5.12.2013

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