Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39377 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39377 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOMASELLI FABIO N. IL 03/07/1985
avverso la sentenza n. 6419/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
02/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 26/11/2014
OSSERVA
Tomaselli Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza, emanata ex art 444 cpp,
indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla congruità della pena e alla ricostruzione dei fatti.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
Il ricorrente , infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente , il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo le i motivi ostativi alla
condanna, limitandosi ad affermare apoditticamente la mancanza di una valida
motivazione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 26-11-2014.
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.