Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3937 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3937 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– GIORDANO RITA n. 25/01/1969 a Pagani

avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di UDINE in data 7/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/06/2013, depositata in data 8/06/2013, il tribunale del
riesame di UDINE rigettava la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente
contro il provvedimento 9/05/2013 emesso dal GIP del tribunale di UDINE, con

previa riqualificazione giuridica del reato di cui all’art. 544 – ter c.p. nel reato di
cui all’art. 727 c.p.

2. La misura cautelare reale è stata disposta in quanto la ricorrente è indagata
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di UDINE: a) del reato di cui
agli artt. 110, 544 – ter c.p. perché, in concorso e previo accordo con altri
soggetti (Antonio Milano e Luigi De Rosa) per crudeltà e senza necessità,
maltrattavano 42 cuccioli di cane di varie razze con comportamenti insopportabili
per le caratteristiche etologiche, trasportando i medesimi in gabbie riposte
all’interno del mezzo Fiat Ducato tg. DN309HM, in condizioni incompatibili con
l’età e le caratteristiche etologiche (temperatura ed esiguità degli spazi,
insufficiente somministrazione di acqua e cibo); fatto accertato in Gonars il
28/03/2013; b) del delitto di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 della legge n.
201/2010, perché al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasportavano i
42 cuccioli di cui al capo a) privi delle necessarie certificazioni sanitarie e di
valido passaporto, di età inferiore a 13 settimane; accertato in Gonars il
28/03/2013; c) del delitto di cui agli artt. 110, 477, 482 c.p. perché, in concorso
e previo accordo tra loro, falsificavano i passaporti degli animali trasportati sub
a), riportando sugli stessi un’età degli animali non corrispondente a quella reale.

3. Ha proposto tempestivo ricorso la GIORDANO personalmente, impugnando
l’ordinanza predetta, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

3.1. Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 606, lett. B), c) ed e) c.p.p. in
reazione agli artt. 544 – ter, 489 c.p. e art. 4, legge n. 201 del 4/11/2010; in
sintesi, si duole la ricorrente per essere l’ordinanza impugnata inficiata da
un’erronea valutazione degli atti processuali, offrendo una motivazione carente
ed illogica in relazione alle doglianze espressamente formulate in sede di
riesame.

cui disponeva il sequestro preventivo di un furgone Fiat Ducato tg. DN309HM,

3.2. Quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 4 della legge n. 201/2010,
rileva che il trasporto è stato eseguito nel rispetto della normativa, atteso che i
cuccioli erano regolarmente accompagnati dai passaporti identificativi, erano
muniti di microchip ed erano indicati nel modello Traces n.
INTRA.SK.2013.0004090; in particolare, si censura il fatto che il tribunale del

microchip vengono rilasciati dal servizio veterinario slovacco ed immediatamente
comunicati al servizio veterinario italiano mediante il caricamento nel database
del modello Traces appena compilato; il Traces sequestrato corrisponde a quello
rilasciato dal Dipartimento di prevenzione, U.O. Veterinaria dell’ASL di Salerno 1;
in definitiva, dunque, è il veterinario dell’ASL slovacca che compila i documenti
ed attesta l’idoneità degli animali e delle loro condizioni di salute, la regolarità
della documentazione e del furgone utilizzato per il trasporto, senza che gli
acquirenti (tra cui la ricorrente, titolare di omonima ditta avente ad oggetto
l’importazione di cani e gatti anche dall’estero) abbiano possibilità di accedere,
compilare o modificare atti e documenti loro rilasciati al momento della verifica
prima della partenza da parte del servizio Veterinario nazionale della Slovacchia.

3.3. Quanto alla configurabilità dell’ipotizzata falsità dei documenti, poi, la
ricorrente si sarebbe esclusivamente limitata ad acquisire gli animali in
Slovacchia, neppure di persona, secondo qualità e caratteristiche riscontrate e
certificate dall’ASL slovacca; avrebbe, comunque, agito in buona fede, nella
convinzione di effettuare una lecita importazione di cuccioli, in quanto nel
procedere all’acquisto ed al trasporto dei cani avrebbe fatto affidamento su
quanto certificato dall’Autorità veterinaria slovacca, unica autorità sanitaria che li
aveva potuti visitare.

3.4. In merito al presunto maltrattamento di animali, si duole dell’aver ritenuto il
tribunale configurabile il delitto di cui all’art. 544 — ter c.p. nell’aver trasportato i
cani in gabbie riposte all’interno di un furgone Fiat Ducato tg. DN309HM;
diversamente, si tratterebbe di un furgone appositamente predisposto, con
sistema di ventilazione e riscaldamento a temperatura costante, fornito di acqua,
cibo e materiali per assorbire gli escrementi gli animali, alloggiati in gabbie dalle
dimensioni generose, come del resto risulta dall’autorizzazione rilasciata dall’ASL
di Salerno; quanto all’età dei cuccioli, rileva come gli accertamenti diretti alla
verifica dell’età presentano notevoli difficoltà sia per il ridotto arco temporale da
accertare (12-14 settimane) sia per il fatto che molti di essi appartengono alle
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riesame avrebbe omesso di valutare che il Traces, i passaporti degli animali ed i

razze “toy”, ossia con dimensioni e caratteristiche notevolmente inferiori rispetto
allo standard della razza, difficoltà confermate dalla circostanza che lo stesso
veterinario, nominato come ausiliario dalla PG operante, ha riscontrato un’età
superiore alle 12 settimane in molti esemplari di cane, ugualmente sottoposti a
sequestro.

può equivalere a trattamenti che procurano danni alla salute) che quello
soggettivo dei reati ipotizzati, valutazione, quest’ultima, relativa all’elemento
soggettivo, che il tribunale del riesame avrebbe potuto effettuare secondo la
giurisprudenza di legittimità.

4.

Quanto al periculum, infine, censura la motivazione con cui i giudici del

riesame hanno ritenuto sussistere che la disponibilità del furgone potesse
agevolare la commissione di altri reati, affermazione censurata come errata da
un punto di vista logico – motivazionale, soprattutto laddove si è ritenuto di
mantenere il vincolo reale sul mezzo perché già sottoposto in precedenza a
sequestro da parte dell’A.G. bolognese per motivi analoghi, senza tuttavia
considerare che il tribunale del riesame felsineo ne aveva disposto
l’annullamento per difetto dell’elemento psicologico; censura, ancora,
l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata che ha ritenuto irrilevanti, ai
fini dell’imposizione del vincolo, le deduzioni difensive secondo cui le falsità in
contestazione sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco che ha formato la
documentazione, affermazione frutto di un’erronea valutazione delle emergenze
processuali condensate in un’espressione del tipo “non potevano non rendersi
conto ..da un semplice esame visivo”, trattandosi di documenti predisposti da un
veterinario slovacco, ciò che legittimerebbe qualsiasi cittadino a diffidare di un
atto pubblico o redatto da un pubblico ufficiale; censura, infine, l’affermazione
del tribunale secondo cui, al fine di giustificare il mantenimento del vincolo
cautelare sul mezzo, sarebbe irrilevante la circostanza che al furgone in
sequestro fossero state rilasciate le autorizzazioni, tenuto conto peraltro che non
può qualificarsi come maltrattamento il trasporto su mezzo idoneo ed
autorizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

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3.5. Difetterebbe, conclusivamente, sia l’elemento oggettivo (il trasporto non

6.

Deve, preliminarmente ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione

proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.
ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma

soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003 – dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

7. Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, ritiene il Collegio che
sia evidente l’infondatezza del motivo di ricorso, che censura l’ordinanza
impugnata ritenendola inficiata da un’erronea valutazione degli atti processuali,
offrendo una motivazione carente ed illogica in relazione alle doglianze
espressamente formulate in sede di riesame. Diversamente, a giudizio di questa
Corte, il giudice del riesame ha correttamente proceduto alla valutazione critica
degli elementi d’accusa, tenendo conto delle critiche proposte dalla difesa della
ricorrente nella fase impugnatoria cautelare, applicando correttamente il
principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il tribunale del
riesame non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere
l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei
presupposti che legittimano il sequestro (v., ex plurimis: Sez. 2, n. 44399 del
27/09/2004 – dep. 12/11/2004, Rosellini ed altro, Rv. 229899).

8. Deve, anzitutto, preliminarmente osservarsi che il ricorso soffre di un vizio
originario, nella parte in cui la ricorrente svolge le proprie censure sul reato di
cui all’art. 544- ter cod. pen., laddove, diversamente, il tribunale del riesame ha
confermato l’ordinanza genetica sulla base di una diversa qualificazione giuridica
del fatto (peraltro legittimamente: Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 – dep.
30/10/2009, Weijun, Rv. 245069); ed invero, come risulta chiaramente dalla
lettura della motivazione dell’impugnata ordinanza, il giudice del riesame, nel
valutare gli elementi offerti dall’accusa, ha ritenuto che la fattispecie sub a)
dell’imputazione provvisoria cautelare fosse idonea ad integrare “quanto meno”
gli estremi del diverso reato di cui all’art. 727 cod. pen. (v. pag. 7 ordinanza),
con riferimento sia alle condizioni approssimative di trasporto degli animali, sia
5

non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità

alla conferma dello stato di sofferenza dei cuccioli legato a tali condizioni di
trasporto, apparentemente contrastanti con le previsioni del Reg. CE n. 1/2005 e
del D. Lgs. n. 151/2007 sulla protezione degli animali. Sotto tale profilo, dunque,
il tribunale del riesame ha fornito una motivazione completa circa la
configurabilità, nei fatti, della diversa ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 727
cod. pen., non certamente suscettibile di sindacato ex art. 325 cod. proc. pen.,

fattispecie contravvenzionale e non in quella delittuosa originariamente
ipotizzata dal GIP, ritenendo che per ravvisare il fumus dell’art. 727 cod. pen. è
sufficiente l’accertamento di un’obiettiva condizione di sofferenza degli animali
connessa alle complessive modalità della loro detenzione. Il tribunale del riesame
si è, peraltro, fatto carico delle obiezioni difensive circa la pretesa insussistenza
del reato nel fatto di trasportare un animale a bordo di un mezzo attrezzato; sul
punto, ha osservato il giudice del riesame che il trasporto a bordo di un veicolo
non può fornire una giustificazione alle sofferenze patite dall’animale, poiché il
trasportare un cane a bordo di un furgone costituisce condizione contraria alla
natura dell’animale, sicchè, onde evitare che tale situazione si riveli del tutto
incompatibile, si impone certamente una maggiore attenzione affinché le
concrete modalità di trasporto riducano al minimo i disagi per l’animale.
Quanto sopra, pertanto, esclude, quindi, la fondatezza della censura difensiva.

9. In merito, poi, agli ulteriori profili di censura, si osserva – quanto al fumus del
reato di cui all’art. 4,

I. 4 novembre 2010, n. 201, recante

“Ratifica ed

esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di
adeguamento dell’ordinamento interno” -,

che il tribunale ha ritenuto

configurabile tale ipotesi di reato alla luce dei dati oggettivi emergenti dagli atti
(cuccioli di età anche inferiore alle 12 settimane, privi di idonee certificazioni
sanitarie e di passaporti individuali, in molti casi falsificati in quanto attestanti
un’età dell’animale difforme da quella reale), evidenziando come si trattasse di
condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge
in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito profitto derivante dalla
vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico. Analogamente,
poi, quanto al fumus del reato di falso ipotizzato, l’ordinanza si fa carico di
motivare adeguatamente e con completezza sulle ragioni per le quali non
risultano, allo stato, meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive
secondo cui le falsità della documentazione acconnpagnatoria degli animali
sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco, facendo coerente applicazione della
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avendo infatti puntualmente espresso le ragioni della sussumibilità del fatto nella

giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è
legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto,
e indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico,
atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura
cautelare reale (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 – dep. 03/05/2006, Bonura,

Olivieri, Rv. 246415).
Orbene, a tal proposito osserva questa Corte che, la misura “de qua”, pur
raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può
prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo
ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla
cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera
disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. E’ ben vero che,
peraltro, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari
reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del
reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata,
sicchè lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del
reato, ma a condizione che lo stesso emerga

“ictu °agi” (v. Corte cost., 4

maggio 2007, n. 153; nella giurisprudenza di legittimità, in senso conforme, v.,
tra le tante: Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008 – dep. 12/06/2008, P.M. in proc.
Di Fulvio, Rv. 240521). Ciò che, peraltro, difetta, nel caso in esame, è proprio la
circostanza positiva richiesta ai fini della valutazione della insussistenza
dell’elemento soggettivo, con riferimento alle violazioni ipotizzate, ossia
l’immediata evidenza del difetto dell’elemento psicologico, come chiaramente e
puntualmente motivato dal giudice del riesame (v. pag. 7 ordinanza) in cui si
esclude che la buona fede della ricorrente risultasse ictu ()culi, ove si consideri,
da un lato, che la giovanissima età di numerosi esemplari emergeva in modo
palese a un semplice esame visivo ed anche per tabulas in base alla risultanze
della relazione del veterinario nominato ausiliario di PG e, dall’altro, tenuto conto
della circostanza che il furgone fosse stato sequestrato in base a provvedimento
di altra A.G. per gli stessi fatti, ciò che appariva contrastare con i certificati
rilasciati da autorità veterinarie straniere ed era, quindi, di per sé idoneo a far
dubitare soggettivamente circa l’autenticità dei documenti accompagnatori degli
animali. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente
(procedimento di rilascio dei documenti da parte della ASL slovacca, questioni
relative alle difficoltà di accertamento dell’età dei cuccioli ed alla loro natura

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Rv. 234212; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010 – dep. 17/03/2010, P.M. in proc.

”toy”, etc.), costituiscono in realtà deduzioni di puro fatto, in quanto tali sottratte
al sindacato di legittimità di questa Corte.

10.

Infine, quanto alla censura relativa al profilo del periculum in mora, per

escluderne la fondatezza, è sufficiente in questa sede ricordare che le censure
riguardanti la motivazione del provvedimento del tribunale del riesame che

logico – motivazionale, sono assolutamente inammissibili in quanto esulano
dall’unico profilo sindacabile davanti a questa Corte ex art. 325 cod. proc. pen.,
ossia quello di violazione di legge, come dianzi precisato, né la motivazione
dell’impugnato provvedimento può considerarsi assolutamente carente o
apparente, avendo infatti argomentatamene motivato il giudice del riesame su
tutti i profili, ivi compreso il profilo del periculum con riferimento a tutte le
violazioni ipotizzate. Gli ulteriori elementi di censura prospettati dalla ricorrente
sotto il profilo del periculum, infine, costituiscono in realtà deduzioni di puro
fatto, in quanto tali sottratte al sindacato di legittimità di questa Corte.

11.

Il ricorso dev’essere, complessivamente, rigettato, con conseguente

condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

qualificano, come nel caso di specie, errata la motivazione da un punto di vista

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