Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3936 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 3936 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

Sul provvedimento 17/07/2013 di correzione dell’errore materiale del dispositivo
pronunciato in pubblica udienza il giorno 11/07/2013 relativo al ricorso proposto
da
– MARI PEPPINO n. 26/10/1942 a Roma

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso, previa qualificazione del
ricorso come ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis
cod. proc. pen., per l’assegnazione del medesimo alla Sezione competente;
udite le conclusioni dell’Avv. S. FAtresta del Foro di Roma, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con provvedimento del 12/07/2013, depositato in data 17/07/2013, il

Presidente della Sezione Terza penale di questa Corte – preso atto che nel
dispositivo pronunciato in pubblica udienza il giorno 11/07/2013, causa mero

ricorso c. Mari Peppino (n. 17871/2013 R.G.N.) – ha disposto attivarsi la
procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p.

2. Con memoria depositata il 13/11/2013 presso la Cancelleria di questa Corte,
il difensore del ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione in riferimento al periodo intercorso tra la sentenza di
appello e quella emessa da questa Corte all’udienza dell’11/07/2013; b) rinviare
la causa per la decisione in merito all’applicazione della disciplina del reato
continuato e alla complessiva rideterminazione della pena ad altra sezione della
Corte di Appello di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio di dover procedere alla correzione dell’errore materiale
contenuto nel ruolo dell’udienza pubblica 11 luglio 2013, nel senso che nel
dispositivo della sentenza emessa a tale udienza, ivi riportato, dopo la formula
“annulla la sentenza impugnata”, dev’essere inserito l’inciso “con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’appello di Roma”, fermo restando quant’altro.

4. Ed invero, il dispositivo letto in pubblica udienza così statuiva:

“annulla la

sentenza impugnata limitatamente alla continuazione tra il reato di detenzione di
munizioni, già giudicato, e quello di cui al capo c) del presente giudizio e alla
conseguenziale determinazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta il ricorso
nel resto. Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di parte civile a favore
dello Stato liquidate in C 3500,00, oltre accessori di legge”; a norma dell’art.
623, lett. C), c.p.p. in caso di annullamento con rinvio di una sentenza di una
Corte d’appello, il giudizio dev’essere rinviato ad un’altra sezione della stessa
Corte;

mancando, dunque,

nel dispositivo della

predetta sentenza

l’individuazione del giudice del rinvio, deve pertanto disporsi la correzione
dell’errore materiale inserendo – dopo la formula “annulla la sentenza
impugnata” – l’inciso “con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma”,
2

errore materiale, è stata omessa la parte relativa al provvedimento adottato nel

fermo restando quant’altro, non trattandosi di errore che determinano nullità né
comportando tale correzione una modificazione essenziale dell’atto.

5. Per le medesime ragioni, peraltro, è priva di giuridico fondamento, in quanto
non può essere introdotta in questa sede, la richiesta del ricorrente oggetto della
richiamata memoria difensiva, atteso che, con la lettura del dispositivo si

in data 11/11/2013, con n. 45300/2013), sicché quanto in essa statuito non è
più modificabile, ostandovi il principio dell’intangibilità del giudicato, salve le
ipotesi di cui all’art. 625-bis e 630 c.p.p.; tra l’altro, la richiesta difensiva di
dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in riferimento al
periodo intercorso tra la sentenza di appello e quella emessa da questa Corte
all’udienza dell’11/07/2013, esula dalle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla
procedura di correzione di errore materiale in quanto si richiede a questa Corte
di aggiungere una statuizione costituente una modificazione essenziale dell’atto,
ormai divenuto irrevocabile.
In tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad
un’emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della
decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di
Cassazione nonché dei canoni imposti dall’art. 130 cod. proc. pen.
Sul punto, sono conformemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte,
affermando il principio secondo cui in tema di correzione degli errori materiali
deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen., quando la
correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una
decisione già assunta (Alla stregua di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato
l’inammissibilità dell’istanza di correzione di una sentenza di legittimità che
sollecitava la Corte ad una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive il
cui esame era stato asseritamente omesso in sede di decisione del ricorso,
comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o la
sostituzione del provvedimento: Sez. U, n. 8 del 18/05/1994 – dep. 29/09/1994,
Armati, Rv. 198543).

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell’udienza pubblica dell’11/7/2013, procedimento
R.G.N. n. 17871/13 su ricorso proposto da MARI Peppino, nel senso che nel
dispositivo riportato nel detto ruolo, dopo le parole “annulla la sentenza

3

determina l’irrevocabilità della sentenza (peraltro, la stessa risulta già depositata

impugnata”, dev’essere inserito l’inciso “con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Roma”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigli e est.

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